P.d.d.
n. 757
"Legge 18 giugno 1994 "Interventi nel settore dei trasporti".
Programma degli investimenti nel trasporto pubblico locale".
PARERE OBBLIGATORIO
Vista
la proposta di deliberazione n.757 recante "Legge 18 giugno
1994 "Interventi nel settore dei trasporti". Programma
degli investimenti nel settore del trasporto pubblico locale";
Ritenuto
in primo luogo di dover condividere le finalità perseguite
nella scelta dei criteri di utilizzo delle risorse disponibili,
così riassumibili:
- garantire il massimo bilanciamento dell'intervento finanziario
per il rinnovo dei veicoli rispetto a tutti gli ambiti del territorio
regionale, orientandolo a sostenere il processo di transizione verso
l'affidamento dei servizi tramite gara per lotti, di norma coincidenti
con gli attuali bacini di traffico;
- privilegiare l'acquisto di mezzi urbani a zero o basso impatto
ambientale;
- privilegiare, nel riparto, le aree che includono comuni, dotati
di servizio di tpl, con livelli di qualità dell'aria più
critici;
- garantire l'acquisto di veicoli dotati delle caratteristiche tecniche
che garantiscono la maggiore accessibilità alle persone a
ridotta capacità motoria e/o sensoriale;
- incentivare forme di acquisizione dei veicoli che risultino più
convenienti sotto il profilo economico e finanziario;
Ritenuto
in secondo luogo che, con riferimento al punto 1) della parte dispositiva
della proposta di deliberazione in esame, le lettere C (condizione
per l'ammissione a contributo e limiti massimi di contribuzione
per tipologia di mezzi), D (vincoli per gli enti e le imprese che
usufruiscono dei contributi) ed E (documentazione da allegare al
libretto di circolazione) si configurino in realtà, quanto
al loro contenuto, come disposizioni normative assai dettagliate,
che però, rivestendo la forma di provvedimento amministrativo,
comportano una incongrua ingerenza nella sfera di competenza amministrativa
in materia attribuita alle Province dall'art.11 della LR 42/98 e
appaiono comunque in contrasto con l'art. art.117 comma 6 della
Costituzione;
Ritenuto
in terzo luogo che, con particolare riferimento al punto 1) lett.
B CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE ALLE PROVINCE della parte
dispositiva della proposta di deliberazione in esame, sia opportuno
che, vuoi per quanto riguarda le percorrenze chilometriche vuoi
per quanto riguarda le ore di servizio, il riferimento da fare sia
ai contratti di servizio stipulati nell'anno 2002, anziché
a quelli stipulati nell'anno 2001;
Ritenuto
in quarto luogo che, con particolare riferimento al punto 1) lett.
C CONDIZIONE PER L'AMMISSIONE A CONTRIBUTO E LIMITI MASSIMI DI CONTRIBUZIONE
PER TIPOLOGIA DEI MEZZI della parte dispositiva della proposta di
deliberazione in esame, sia opportuno aggiungere, tra le tipologie
dei mezzi ammessi a contribuzione, quella degli autobus di lunghezza
inferiore agli otto metri, ancorché immatricolati meno di
15 anni fa;
Ritenuto in quinto luogo che, con riferimento al punto 2) della
parte dispositiva della proposta di deliberazione in esame, dove
si rinvia ad un "successivo provvedimento della Giunta regionale
la definizione delle modalità necessarie per rendere definitivi
gli indirizzi definiti col presente atto
", siano da mettere
in evidenza i seguenti due elementi critici:
a) da un lato l'attribuzione alla Giunta regionale del potere di
approvare, con semplice provvedimento -presumibilmente quindi una
deliberazione-, una disciplina di attuazione che invece dovrebbe
rivestire la forma di atto regolamentare;
b) dall'altro lato l'attribuzione alla Giunta regionale di un potere
sostanzialmente normativo, non in forza di una norma di legge, ma
di un atto formalmente amministrativo;
IL
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI:
A)
Esprime parere favorevole sulla P.d.d. n. 757 "Legge 18 giugno
1998 n.94 Interventi nel settore dei trasporti. Programma degli
investimenti nel trasporto pubblico locale", alle seguenti
condizioni:
1) che al punto 1) della parte dispositiva della Pdd n. 757 le lettere
C, D ed E siano modificate nel senso descritto al secondo "ritenuto"
della parte narrativa del presente parere;
2) che il punto 2) della parte dispositiva della Pdd n. 757 sia
cassato.
B) Formula, a titolo collaborativo, le seguenti raccomandazioni:
1) che al punto 1) lett. B della parte dispositiva della Pdd n.757,
ove è fatto riferimento ai
contratti di servizio, siano indicati quelli stipulati nel 2002;
2) che al punto 1) lett. C comma 2 della parte dispositiva della
Pdd n. 757, tra le tipologie dei mezzi ammessi a contribuzione,
sia aggiunta quella degli autobus di lunghezza inferiore agli
otto metri, ancorché immatricolati meno di quindici anni
fa;
3) che al punto 1) lett. C della parte dispositiva della Pdd n.757
sia aggiunto un comma del seguente tenore:
"L'ammissione a contributo dell'acquisto di autobus urbani
di lunghezza inferiore a 8 metri, non allestiti per il trasporto
persone con ridotta capacità motoria, è altresì
assentita per i mezzi urbani allorquando, su istanza motivata delle
amministrazioni comunali ed autorizzata dalla Provincia, risultino
sussistenti e comprovabili ragioni tecniche ostative a quella dotazione
in considerazione di specifiche peculiarità delle linee,
dei flussi di domanda, nonché delle caratteristiche obiettive
di viabilità".
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