P.d.L. n.76 “Norme di organizzazione degli interventi sull’uso problematico di sostanze psicoattive e sulle dipendenze patologiche nel servizio sanitario regionale”

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PARERE OBBLIGATORIO

 

Visti in primo luogo

-l’art.66 dello Statuto regionale

-la L.R. 36/2000 recante “Nuova disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali”

-il Regolamento interno del Consiglio regionale

-il Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie Locali”

 

Visto in secondo luogo

-l’atto oggetto del parere

 

Atteso

L’iniziativa consiliare in oggetto ridefinisce i livelli essenziali di assistenza per le dipendenze patologiche garantiti dal sistema sanitario regionale, abrogando al contempo le leggi regionali n.51/1991 e n.54/1993. 

Agli artt. 2 e 3 sono definiti i principi ispiratori del disegno regionale (prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei consumatori problematici e delle persone con dipendenze patologiche o in situazioni assimilabili alle dipendenze patologiche), il glossario tecnico  e i livelli di assistenza generale e specifici di assistenza per le dipendenze patologiche.

La programmazione aziendale è svolta da enti locali e aziende USL anche in forma associata, in collaborazione con gli enti ausiliari e il terzo settore.

Le principali innovazioni sotto il profilo organizzativo sono rappresentate: a livello aziendale, dal dipartimento tecnico per le dipendenze e dal Comitato delle dipendenze patologiche, nel quale siedono rappresentanti dell’azienda, dell’articolazione zonale della Conferenza dei Sindaci e del terzo settore; a livello regionale, dal Comitato di coordinamento regionale per le dipendenze patologiche, coinvolto nella realizzazione di strategie uniformi nei diversi ambiti territoriali e nella elaborazione di piani di rilevanza interaziendale e regionale.

Si rinvia ad una apposita azione programmata regionale il compito di determinare le azioni di contrasto alle condizioni assimilabili alle dipendenze patologiche, la programmazione dei posti letto e i programmi di “rete territoriali” (espressione di senso incerto).

Con deliberazione del Consiglio regionale sono inoltre ridefiniti i livelli di assistenza ambulatoriale,  i processi autorizzativi e i requisiti di accreditamento.

 

 

Considerato quanto segue:

 

1. La programmazione aziendale viene genericamente allocata in capo agli enti locali e alle aziende unità sanitarie locali e pare sostanziarsi (vedasi art.6) in una attività di monitoraggio e rilevazione del fabbisogno, nella definizione a livello di area vasta delle compartecipazioni economiche per la realizzazione dei percorsi assistenziali individuati dalla specifica azione programmata regionale del PSR 2005-2007  e nella costituzione dei Comitati per le dipendenze patologiche.

L’unico accenno ad una programmazione di livello locale intesa in senso stretto ricorre incidentalmente all’art.8, ove si prevede che i Comitati partecipino “alla predisposizione degli atti di programmazione aziendale per il settore delle dipendenze patologiche…”. Questo accenno in verità non sembra sufficiente; in particolare, da questo punto di vista suscita delle perplessità la circostanza che nell’articolato non vi sia alcun rinvio agli strumenti di programmazione socio-sanitaria locale/decentrata tipicizzati dalla normativa  regionale vigente (piani attuativi locali, piani integrati di salute, piani attuativi ospedalieri, piani di zona, ecc….) e alle procedure di formazione di tali strumenti.     

 

2. La compartecipazione e il coinvolgimento dei soggetti del terzo settore nei Comitati aziendali delle dipendenze patologiche, a pari titolo coi Comuni e le AUSL, unito al fatto che qualsiasi circostanza ostativa alla concreta partecipazione di tali soggetti terzi rischia di riflettersi sulla funzionalità  del Comitato,  induce ad evidenziare le seguenti criticità: :

-da un lato sembra garantirsi agli enti ausiliari iscritti all’albo regionale una presenza fattiva nei Comitati mentre dall’altro si prefigura l’abrogazione della normativa relativa agli stessi enti ausiliari con effetto dalla delibera consiliare avente per oggetto la disciplina dei processi autorizzativi e di accreditamento;

-per quanto riguarda la partecipazione ai Comitati da parte delle cooperative sociali e delle associazioni di volontariato durante la fase transitoria non sono affatto chiare le modalità di individuazione dei soggetti del terzo settore maggiormente rappresentativi così come appare evidente che la loro partecipazione è del tutto aleatoria in quanto condizionata ad una apposita delega da parte di tutte le altre organizzazioni comunque presenti sul territorio. 

 

3. Per quanto concerne l’allegato A (livelli di assistenza specifica per le dipendenze patologiche) è opportuno, per evitare inutili ingessature, che la questione dei livelli garantiti possa essere ulteriormente trattata e specificata (nel rispetto dei principi e criteri di legge) nell’ambito della pianificazione/programmazione regionale socio/sanitaria.    

 

4. In aggiunta a quanto sopra, si rileva altresì:

a) che i rinvii (vedasi art.7) ai moduli organizzativi aziendali prefigurati dalla l.r. 22/2000 risultano inconferenti giacché si tratta di rinvii a parti di tale legge abrogate dalla l.r. 40/2005;  

b) che non ricorre alcun tipo di raccordo esplicito con la normativa regionale in materia di interventi e servizi sociali (l.r. 41/2005) né tanto meno con la programmazione integrata sociale regionale;

c) che la scelta di attribuire ad un organismo di livello regionale (Comitato regionale), ancorché partecipato dai rappresentanti dei Comitati aziendali, la funzione propositiva dei piani interaziendali suscita delle perplessità sotto il profilo della effettiva sussistenza di spazi disponibili per l’elaborazione di spontanee e autonome iniziative “dal basso”.

 

 

Ritenute in ogni caso apprezzabili le finalità e obiettivi perseguiti dalla proposta di legge in esame;

 

 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

 

1.Esprime parere favorevole sulla P.dL. n.76 subordinatamente all’accoglimento delle seguenti condizioni:

 

a) che sia rivisto l’art.6 riconoscendo esplicitamente al sistema enti locali/aziende sanitarie ambiti e spazi effettivi di autonomia nelle scelte di programmazione di livello locale e aziendale (spazi diversi e ulteriori rispetto a quanto delineato dall’articolo in oggetto relativamente alle attività di monitoraggio, alle compartecipazioni finanziarie a livello di  area vasta e all’istituzione dei Comitati per le dipendenze patologiche);

 

b) che la proposta in esame venga armonizzata con la vigente normativa regionale sanitaria e sociale e con i relativi strumenti di pianificazione, tenendo conto in particolare dello specifico ruolo esercitato a livello locale dai piani integrati di salute.

 

 

2. Fermo quanto sopra, raccomanda un’adeguata riflessione sugli ulteriori elementi di criticità quali evidenziati nelle considerazioni di cui in premessa ai punti 2, 3 e 4.