Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 78 (Disposizioni in materia di autorizzazione all’esercizio cinematografico)

 


PARERE OBBLIGATORIO ai sensi dell’articolo 66, comma 3, dello Statuto regionale.

 

- VISTA la legge regionale 27 dicembre 2004, n. 78 (Disposizioni in materia di autorizzazione all’esercizio cinematografico), adottata dalla Regione Toscana ai sensi dell’articolo 22, comma 1, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 “Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, che stabilisce che le Regioni disciplinino con proprie leggi le modalità di autorizzazione alla realizzazione, trasformazione, adattamento di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonchè alla ristrutturazione di sale ed arene già in attività al fine di razionalizzare la distribuzione sul territorio delle diverse tipologie;

 

- VISTO e richiamato l’artcolo 3 della suddetta legge regionale che individua nella Regione il soggetto competente al rilascio dell’autorizzazione in questione e che stabilisce che essa debba essere richiesta solo qualora la capienza complessiva sia o diventi superiore a 300 posti;

 

- VISTO  e richiamato l’articolo 5 della citata legge regionale che rimette al regolamento regionale la definizione della documentazione necessaria alla valutazione delle domande di  autorizzazione e dei requisiti tecnici per le diverse tipologie di strutture ai fini del rilascio dell’autorizzazione regionale;

 

- CONSIDERATO che il regolamento in esame interviene a dare attuazione alla l.r. 78/04 configurando la procedura finalizzata al rilascio dell’autorizzazione regionale come endoprocedimento del procedimento unico di competenza dello sportello unico per le attività produttive (suap);

 

- CONSIDERATO che su tale atto è stata raggiunta l’intesa in sede di Tavolo di concertazione interistituzionale  nella seduta del 21.02.2005;

 

- VISTO lo Statuto regionale che all’articolo 42, comma 2, prevede che la Giunta regionale approvi i regolamenti di attuazione delle leggi regionali con il parere obbligatorio della commissione consiliare competente ed all’articolo 66, comma 3, individua nel Consiglio delle Autonomie Locali l’organo deputato ad esprimere parere obbligatorio sulle proposte di regolamento che riguardano l’attribuzione e l’esercizio delle competenze degli enti locali

 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

 

Esprime parere favorevole sul Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 78 (Disposizioni in materia di autorizzazione all’esercizio cinematografico) e formula al contempo le seguenti raccomandazioni:

 

1) Far emergere in maniera inequivoca dal testo, attraverso la riformulazione degli articoli. 7, comma 1, e 9, comma 2, che la titolarità delle funzioni previste dal regolamento in esame compete al comune che le eserciterà attraverso le procedure proprie dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) ove questo sia stato attivato o altrimenti attraverso gli ordinari uffici;

 

2) Disciplinare in maniera più chiara il rapporto intercorrente fra Regione e comuni nell’ambito del procedimento unico, verificando in particolare se sia necessario individuare il termine entro cui il Comune trasmette le istanze alla Regione per gli adempimenti propri di quest’ultima;

 

3) Riformulare la disposizione di cui all’articolo 12, comma 3, stabilendo che la comunicazione della data di ultimazione dei lavori da parte del soggetto autorizzato sia effettuata al comune e da questo trasmessa alla Regione;

 

4) Riformulare la disposizione di cui all’articolo 12, comma 6, stabilendo che l’istanza di proroga deve essere presentata al comune e da questo trasmessa alla Regione;

 

5) Introdurre una disposizione transitoria che preveda che il presente regolamento entri in vigore al momento dell’adozione della deliberazione della Giunta regionale che, ai sensi dell’articolo 4 della l.r. 78/04, definisce gli indirizzi per il rilascio delle autorizzazioni.