PDL 80 “Trattamento dei dati sensibili e giudiziari della Regione, aziende sanitarie, enti, aziende e agenzie regionali, soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo, ai sensi dell’art.20, comma 2 e 21, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)”

 

 

PARERE OBBLIGATORIO               

 

 

            IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

 

Visti in primo luogo

-l’art.66 dello Statuto regionale;

-la LR 36/2000 recante “Nuova disciplina del Consiglio delle Autonomie locali” ed in particolare l’art. 12 (competenze);

-il Regolamento interno del Consiglio regionale;

-il Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;

 

Vista in secondo luogo

-la PDL 80 di cui all’oggetto;

 

Atteso

-che il contenuto della PDL 80 esula dall’ambito della competenza consultiva obbligatoria del Consiglio delle Autonomie Locali;

 

 

 

 

 

 

                                                        DELIBERA

 

1)      di non esprimere alcun parere sulla PDL 80.