Firenze, lì  2novembre 2009

 

-   Al presidente della Giunta regionale

Prot. n. 14692/2.14.2                                                             -   All’Assessore  Marco Betti

                                                                                                                                                        

                                                                      

 

 

 

 

Seduta del 30 ottobre 2009

 

Proposta di delibera n. 841 del 28 settembre 2009Regolamento in materia di APEA in attuazione dell' art. 18, c. 6, della l.r. 10/12/1998, n. 87 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal dlg 31/3/1998, n. 112)”.

 

 

 

                                                                favorevole           favorevole                            favorevole            contrario           contrario

                                                                                              con raccomandazioni          con condizioni                       con raccomandazioni

                                                               

                                                                                             

PARERE OBBLIGATORIO                X                                                                                                                      

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OSSERVAZIONI FACOLTATIVE        

 

 

All’unanimità                                                                   X

 

A maggioranza                                                                  

A maggioranza con motivazioni contrarie

di una componente istituzionale (art. 12 co. 4 Reg. CdAL)      

 

 

 

NOTE: Allegato parere

 

 

                                                                                                                            

D’ordine del Presidente

    Liliana Fiorini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposta di delibera n. 841 del 28 settembre 2009 “Regolamento in materia di APEA in attuazione dell' art. 18, c. 6, della l.r. 10/12/1998, n. 87 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal dlg 31/3/1998, n. 112)”.

 

PARERE OBBLIGATORIO

 

 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Seduta del 30 ottobre 2009

 

 

 

Visti

- l’art. 66 dello Statuto regionale;

- la L.R. 36/2000 recante “Nuova disciplina del Consiglio delle Autonomie locali”;

- il Regolamento interno del Consiglio regionale;

- il Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;

 

Considerato

·        che la presente proposta di regolamento intende portare a compimento la disciplina regionale sulle Aree Produttive Ecologicamente attrezzate, così come previsto dalla L.R. 87/1998 art. 18, successivamente modificato dall’art. 10 della L.R. 61/2003;

·        che con APEA vengono definite quelle aree dotate delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell’ambiente;

·        che tale regolamento mette a disposizione del sistema produttivo regionale un ulteriore strumento volontario per la sostenibilità negli ambiti produttivi;

 

Rilevato

che le finalità perseguite si propongono di:

·        aumentare la qualità ambientale degli insediamenti produttivi sia di nuova realizzazione, sia esistenti;

·        ridurre il consumo di nuovo suolo;

·        consentire alle imprese e ai sistemi produttivi locali di beneficiare delle economie di scala e degli altri vantaggi associati ad un percorso APEA;

·        favorire la semplificazione nelle autorizzazioni e nei controlli ambientali per le imprese localizzate nelle APEA;

·        rendere più agevole per le singole imprese il rispetto delle normative ambientali e di salute e sicurezza sul lavoro;

 

Rilevato inoltre

che il riparto delle competenze attribuisce alla Regione:

·        la predisposizione e l’attuazione del sistema di vigilanza, indirizzo e controllo

·        la definizione con delibera di Giunta dei criteri prestazionali idonei a qualificare un’area produttiva come APEA;

·        l’esercizio dei poteri sostitutivi a monitorare l’efficacia della disciplina APEA anche attraverso la verifica periodica con gli enti locali;

 

alle  Province:

·        l’individuazione degli ambiti territoriali nei quali l’accordo fra i comuni interessati procede alla localizzazione delle APEA sovracomunali;

·        la gestione della banca dati APEA;

·        la collaborazione ai comuni per lo svolgimento delle funzioni di controllo anche mediante convenzione;

·        la costituzione di un Comitato di indirizzo anche a fini di coordinamento dell’esercizio delle competenze comunali, nell’ambito delle pianificazioni riguardanti le APEA sovracomunali.

 

ai Comuni

·        la localizzazione delle APEA, nel rispetto delle prescrizioni dettate dalle province ai sensi dell’articolo 7 mediante:

1)     il recepimento, nei propri strumenti della pianificazione territoriale o atti di governo del territorio, dei criteri di cui all’articolo 13 della proposta di regolamento;

2)     l’adozione di ogni provvedimento che possa incentivare l’insediamento delle aziende nelle APEA;

3)     l’inserimento nelle convenzioni di urbanizzazione che interessano le aree incluse nelle APEA di obblighi finalizzati alla realizzazione degli interventi necessari, nel rispetto della l.r. 1/2005;

4)     la stipula delle convenzioni di cui all’articolo 11 comma 1 della presente proposta di regolamento;

5)     la valutazione delle prestazioni necessarie a conseguire la denominazione di APEA;

6)     la verifica della corretta esecuzione delle opere e degli interventi necessari ai sensi del presente regolamento in sede di collaudo dei lotti realizzati o del rilascio del certificato di agibilità.

 

·        la realizzazione delle APEA.

 

 

 

 

I Comuni, inoltre:

·        promuovono la costituzione, anche su proposta dei privati interessati, del Soggetto gestore

·        stabiliscono le linee di indirizzo per una gestione sostenibile dell’APEA secondo quanto indicato dall’allegato 2;

·        esercitano il controllo sulle attività del SG anche mediante la collaborazione delle province;

·        assumono iniziative idonee, fino alla risoluzione della convenzione, nel caso di atti o comportamenti non conformi alla convenzione di cui all’articolo 11, comma 1.

- Alle funzioni di indirizzo e controllo i comuni provvedono direttamente ovvero mediante i Comitati di indirizzo;

- Il comune può provvedere alla acquisizione delle aree destinate ad APEA anche mediante il ricorso a procedure espropriative, ai sensi delle leggi statali e della normativa regionale in materia.

 

Considerato che

tra gli obiettivi perseguiti dalla presente proposta di regolamento vi è anche l’affermazione di un modello di governance sostenibile attraverso la realizzazione di un sistema di relazioni tra attori pubblici e privati che trova nel Soggetto gestore il punto di ricaduta per la conduzione e il coordinamento delle attività presenti nella APEA e per il conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale;

 

Preso atto

-  della compatibilità con il quadro normativo nazionale e con le fonti statali vigenti;

- della coerenza con i principi costituzionali e statutari con particolare riferimento ai   principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza;

- della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario;

- del rispetto dei principi in materia di qualità della normazione;

 

Visto

l’esito del Tavolo istituzionale di concertazione riunito in data 7 settembre 2009 e successivamente in data 21 settembre 2009;

 

 

DELIBERA

 

di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di delibera n. 841 del 28 settembre 2009 Regolamento in materia di APEA in attuazione dell' art. 18, c. 6, della l.r. 10/12/1998, n. 87 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal dlg 31/3/1998, n. 112), con le raccomandazioni espresse nei documenti dell’UNCEM e dell’UPI Toscana, allegate al presente parere di cui costituiscono parte integrante.

 

 

 

UNCEM

 

 

OSSERVAZIONI REGOLAMENTO APEA

 

E' uno "strumento volontario"  per la sostenibilità degli ambiti produttivi: forse un utopistico per le realtà minori e, soprattutto, per quelle montane. Non a caso al punto 11. parla di ".....rendere consapevoli le aree potenzialmente interessate ad intraprendere un percorso APEA dell'impegno necessario a raggiungere il livello di qualità ambientale atteso" quasi a prevedere aree produttive particolarmente forti dove l'imprenditoria, parte attiva del processo, è pienamente consapevole e disponibile a sostenerlo anche sotto il profilo economico

Risulta macchinosa la gestione, con l'istituzione del soggetto gestore (SG) dotato di personalità giuridica che rischia di apparire come ulteriore organismo di appesantimento.

Indubbiamente se si vuole andare incontro alle politiche ambientali di contenimento degli inquinanti, anche questa iniziativa potrebbe costituire un valido contributo. Come sempre c'è l'altra parte della medaglia. Mi spiego.

Tutto il sistema si configura come una sorta di certificazione ambientale di una determinata area produttiva con un sacco di competenze attribuite al Comune e in parte alla Provincia. Ma se l'intento è la qualità ambientale perchè non fare semplicemente riferimento alle certificazioni esistenti e ai relativi sistemi di gestione? EMAS ISO o 14001 non sono sufficienti? Il regolamento sembra che esprima una preferenza per l'acquisizione di tali certificazioni, ma poichè è una norma ancora più restrittiva che deve essere osservata per ottenerle ... di fatto si pone come un ostacolo al loro ottenimento. Gli allegati contengono standard molto ambiziosi e talvolta fantasiosi.

Insomma si complica l'esistente. Mi parrebbe più semplice dire che l'APEA è un'area produttiva dove collettivamente le aziende insediate o che si vanno ad insediare acquisiscono una certificazione di qualità ambientale ... ma forse è troppo semplice.

Appare oltremodo incoraggiante il ruolo previsto per i SUAP, anche se è da approfondire e dettagliare cosa si intenda per "attivazione di percorsi di semplificazione per garantite un supporto adeguato alle iniziative promosse in ambito di APEA". Comunque tutto il testo non prende in considerazione la gestione associata tra comuni, salvo che per le APEA sovraccomunali.

 

 

 

UPI

Firenze, 10 Settembre 2009

 

Oggetto: Regolamento di attuazione della legge regionale n. 87/1998 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato etc. conferiti alla Regione dal decreto legislativo 112/1998) relativamente alle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate

 

UPI Toscana in relazione al Regolamento richiamata in oggetto formula le seguenti proposte ed i seguenti emendamenti.

 

L’art. 6 prevede che le province definiscano nel PTC, ed in coerenza con il PIT, i criteri e le priorità strategiche per l’individuazione delle APEA.

Al fine di semplificare la procedura e rendere applicabile la disciplina sulle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate il Regolamento dovrebbe consentire l’utilizzazione di strumenti alternativi, quali ad esempio, Accordi di Programma fra Regione, Provincia e Comuni interessati.

 

L’art. 22 stabilisce che le APEA sono sostenute con risorse regionali, nazionali e comunitarie finalizzate agli insediamenti produttivi o alle infrastrutture e servizi ambientali. Al fine di sostenere la realizzazione delle APEA sarebbe opportuno prevedere anche lo strumento della riduzione dei tributi e tariffe locali (IRAP, TARSU, ecc.) basata sulle minori esternalità negative risultanti a seguito dell’aumento della qualità ambientale.

 

Art. 22, 2° comma dopo le parole “servizi ambientali” inserire la frasein coerenza con i PASL Provinciali di cui all’Articolo 12 bis della L.R. 49/99”:

I progetti presentati da un comune o da un SG per la realizzazione di APEA nuove o originate da azioni di riqualificazione, costituiscono titolo di premialità per la destinazione delle risorse regionali, nazionali e comunitarie finalizzate agli insediamenti produttivi o alle infrastrutture e servizi ambientali in coerenza con i PASL Provinciali di cui all’Articolo 12 bis della L.R. 49/99”.