Firenze,
lì 2novembre
2009
- Al presidente della
Giunta regionale
Proposta di delibera n. 841 del 28 settembre 2009 “Regolamento in materia di APEA in attuazione dell' art. 18, c. 6, della l.r. 10/12/1998, n. 87 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal dlg 31/3/1998, n. 112)”.
favorevole favorevole favorevole contrario contrario
con raccomandazioni con
condizioni con raccomandazioni
PARERE OBBLIGATORIO X
________________________________________________________________________________________________
OSSERVAZIONI
FACOLTATIVE
All’unanimità
X A
maggioranza
A
maggioranza con motivazioni contrarie di una componente istituzionale (art. 12 co. 4 Reg. CdAL) |
NOTE:
Allegato parere |
D’ordine del
Presidente
Liliana Fiorini
Proposta di delibera n. 841 del 28
settembre 2009 “Regolamento in materia di APEA in
attuazione dell' art. 18, c. 6, della l.r. 10/12/1998, n. 87 (Attribuzione agli
enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi
in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo,
sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal dlg
31/3/1998, n. 112)”.
PARERE
OBBLIGATORIO
IL CONSIGLIO DELLE
Seduta del 30 ottobre 2009
Visti
-
l’art. 66 dello Statuto regionale;
-
-
il Regolamento interno del Consiglio regionale;
-
il Regolamento interno del Consiglio delle
Considerato
·
che la presente proposta di regolamento intende portare a
compimento la disciplina regionale sulle Aree Produttive Ecologicamente
attrezzate, così come previsto dalla L.R. 87/1998
art. 18, successivamente modificato dall’art. 10 della L.R.
61/2003;
·
che con APEA vengono definite quelle aree dotate delle
infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute,
della sicurezza e dell’ambiente;
·
che tale regolamento mette a disposizione del sistema
produttivo regionale un ulteriore strumento volontario per la sostenibilità
negli ambiti produttivi;
Rilevato
che le
finalità perseguite si propongono di:
·
aumentare la qualità ambientale degli insediamenti produttivi
sia di nuova realizzazione, sia esistenti;
·
ridurre il consumo di nuovo suolo;
·
consentire alle imprese e ai sistemi produttivi locali di
beneficiare delle economie di scala e degli altri vantaggi associati ad un
percorso APEA;
·
favorire la semplificazione nelle autorizzazioni e nei
controlli ambientali per le imprese localizzate nelle APEA;
·
rendere più agevole per le singole imprese il rispetto delle
normative ambientali e di salute e sicurezza sul lavoro;
Rilevato inoltre
che il
riparto delle competenze attribuisce alla Regione:
·
la predisposizione e l’attuazione
del sistema di vigilanza, indirizzo e controllo
·
la
definizione con delibera di Giunta dei criteri prestazionali idonei a
qualificare un’area produttiva come APEA;
·
l’esercizio dei poteri sostitutivi a monitorare
l’efficacia della disciplina APEA anche attraverso la verifica periodica con gli
enti locali;
alle Province:
·
l’individuazione degli ambiti territoriali nei quali
l’accordo fra i comuni interessati procede alla localizzazione delle APEA sovracomunali;
·
la gestione della banca dati APEA;
·
la collaborazione ai comuni per lo svolgimento delle
funzioni di controllo anche mediante convenzione;
·
la costituzione di un Comitato di indirizzo anche a fini
di coordinamento dell’esercizio delle competenze comunali, nell’ambito delle
pianificazioni riguardanti le APEA sovracomunali.
ai Comuni
·
la localizzazione delle APEA, nel rispetto delle
prescrizioni dettate dalle province ai sensi dell’articolo 7 mediante:
1) il recepimento, nei propri
strumenti della pianificazione territoriale o atti di governo del territorio,
dei criteri di cui all’articolo 13 della proposta di regolamento;
2) l’adozione di ogni
provvedimento che possa incentivare l’insediamento delle aziende nelle APEA;
3) l’inserimento nelle
convenzioni di urbanizzazione che interessano le aree incluse nelle APEA di
obblighi finalizzati alla realizzazione degli interventi necessari, nel
rispetto della l.r. 1/2005;
4) la stipula delle convenzioni
di cui all’articolo 11 comma 1 della presente proposta di regolamento;
5) la valutazione delle
prestazioni necessarie a conseguire la denominazione di APEA;
6) la verifica della corretta
esecuzione delle opere e degli interventi necessari ai sensi del presente
regolamento in sede di collaudo dei lotti realizzati o del rilascio del
certificato di agibilità.
·
la realizzazione delle APEA.
I Comuni, inoltre:
·
promuovono la costituzione, anche su proposta dei
privati interessati, del Soggetto gestore
·
stabiliscono le linee di indirizzo per una gestione sostenibile dell’APEA secondo
quanto indicato dall’allegato 2;
·
esercitano il
controllo sulle attività del SG anche mediante la collaborazione delle
province;
·
assumono iniziative idonee, fino
alla risoluzione della convenzione, nel
caso di atti o comportamenti non conformi alla convenzione di cui all’articolo
11, comma 1.
- Alle funzioni di indirizzo
e controllo i comuni provvedono direttamente ovvero mediante i Comitati di
indirizzo;
- Il comune può provvedere alla acquisizione
delle aree destinate ad APEA anche mediante il ricorso a procedure
espropriative, ai sensi delle leggi statali e della normativa regionale in materia.
Considerato
che
tra gli
obiettivi perseguiti dalla presente proposta di regolamento vi è anche
l’affermazione di un modello di governance sostenibile attraverso la realizzazione di un
sistema di relazioni tra attori pubblici e privati che trova nel Soggetto
gestore il punto di ricaduta per la conduzione e il coordinamento delle
attività presenti nella APEA e per il conseguimento degli obiettivi di
sostenibilità ambientale;
Preso atto
- della compatibilità
con il quadro normativo nazionale e con le fonti statali vigenti;
- della coerenza con i principi costituzionali e
statutari con particolare riferimento ai principi di sussidiarietà,
differenziazione, adeguatezza;
-
della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario;
-
del rispetto dei principi in materia di qualità della normazione;
Visto
l’esito
del Tavolo istituzionale di concertazione riunito in data 7 settembre 2009 e
successivamente in data 21 settembre 2009;
DELIBERA
di
esprimere parere favorevole in
merito alla proposta di delibera n. 841 del 28 settembre 2009 Regolamento in
materia di APEA in attuazione dell' art. 18, c. 6, della l.r. 10/12/1998, n. 87
(Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei
compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati,
commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal dlg 31/3/1998, n. 112), con le raccomandazioni espresse nei documenti dell’UNCEM e dell’UPI
Toscana, allegate al presente parere di cui costituiscono parte integrante.
UNCEM
OSSERVAZIONI REGOLAMENTO APEA
E
Risulta macchinosa la gestione, con l
Indubbiamente
se si vuole andare incontro alle politiche ambientali di contenimento degli
inquinanti, anche questa iniziativa potrebbe costituire un valido contributo.
Come sempre c
Tutto il
sistema si configura come una sorta di certificazione ambientale di una
determinata area produttiva con un sacco di competenze attribuite al Comune e
in parte alla Provincia. Ma se l
Insomma si
complica l
Appare oltremodo incoraggiante il ruolo previsto per i SUAP, anche se è da approfondire e dettagliare cosa si intenda per "attivazione di percorsi di semplificazione per garantite un supporto adeguato alle iniziative promosse in ambito di APEA". Comunque tutto il testo non prende in considerazione la gestione associata tra comuni, salvo che per le APEA sovraccomunali.
UPI
Firenze, 10 Settembre 2009
Oggetto: Regolamento di attuazione della legge regionale n. 87/1998
(Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei
compiti amministrativi in materia di artigianato etc. conferiti alla Regione
dal decreto legislativo 112/1998) relativamente alle
Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate
UPI Toscana in
relazione al Regolamento richiamata in oggetto formula le seguenti
proposte ed i seguenti emendamenti.
L’art. 6 prevede che le province definiscano nel PTC, ed in coerenza con il PIT, i criteri e le priorità strategiche per l’individuazione delle APEA.
Al fine di semplificare la procedura e rendere applicabile la disciplina sulle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate il Regolamento dovrebbe consentire l’utilizzazione di strumenti alternativi, quali ad esempio, Accordi di Programma fra Regione, Provincia e Comuni interessati.
L’art. 22 stabilisce che le APEA sono sostenute con risorse regionali, nazionali e comunitarie finalizzate agli insediamenti produttivi o alle infrastrutture e servizi ambientali. Al fine di sostenere la realizzazione delle APEA sarebbe opportuno prevedere anche lo strumento della riduzione dei tributi e tariffe locali (IRAP, TARSU, ecc.) basata sulle minori esternalità negative risultanti a seguito dell’aumento della qualità ambientale.
Art. 22, 2° comma dopo le parole “servizi
ambientali” inserire la frase “in coerenza con i PASL Provinciali
di cui all’Articolo 12 bis della L.R.
49/99”:
“I progetti presentati da un comune o da un SG per la realizzazione di APEA nuove o originate da azioni di riqualificazione, costituiscono titolo di premialità per la destinazione delle risorse regionali, nazionali e comunitarie finalizzate agli insediamenti produttivi o alle infrastrutture e servizi ambientali in coerenza con i PASL Provinciali di cui all’Articolo 12 bis della L.R. 49/99”.