P.d.d. n.
855 "Atto di indirizzo regionale per l'avvio della sperimentazione
delle società della salute".
PARERE OBBLIGATORIO
Vista
-la PDD 855 "Atto di indirizzo regionale per l'avvio della
sperimentazione delle società della salute";
Atteso
in primo luogo
-che con la richiamata PDD 855, in attuazione di quanto previsto
dal punto 2.2.7.5 (modalità di avvio della sperimentazione)
del Piano sanitario regionale 2002-2004, si intende approvare un
atto di indirizzo recante le modalità per attivare, realizzare
e valutare la sperimentazione di forme innovative di governo dei
servizi sociali e sanitari extraospedalieri a livello di zona distretto,
gestite da nuovi organismi denominati "Società della
salute";
-che la filosofia sottesa dalla citata disposizione del PSR e dall'atto
di indirizzo qui esaminato è quella della integrazione tra
il sistema sanitario e quello assistenziale, in un quadro di razionalizzazione
delle risorse da attuarsi attraverso il governo della domanda e
il controllo dei consumi;
-che nella presente fase, sulla base dell'atto d'indirizzo in questione,
le SdS non sono ancora chiamate (come pure sarebbe stato possibile
alla stregua del PSR 2002-2004) ad assumere compiti di gestione
ed erogazione di servizi, che pertanto restano in capo alle Aziende
sanitarie ed ai Comuni, ma solo compiti di programmazione e di indirizzo;
Atteso
in secondo luogo
-che, sotto il profilo giuridico, le SdS si configurano come consorzi
pubblici istituiti ai sensi del T.U.E.L., approvato con D.Lgs.267/2000,
con la partecipazione dell'Azienda USL territorialmente interessata
e dei Comuni della relativa Zona;
-che, sotto il profilo organizzativo, le SdS risultano composte
da:
1)un organo di governo, denominato giunta, di cui fanno parte i
rappresentanti dei comuni e delle aziende usl;
2)un presidente, nominato in seno alla giunta e scelto tra i rappresentanti
dei comuni;
3)un direttore, con compiti di predisposizione dei piani, degli
atti di indirizzo e dei programmi della SdS, nonché di gestione
e controllo;
4)un collegio dei revisori;
-che, sempre con riferimento alla fisionomia organizzativa delle
SdS, sembrano degni di nota altri due organi consultivi ed in particolare:
5)la consulta del terzo settore, composta dai rappresentanti delle
organizzazioni del volontariato e del terzo settore presenti sul
territorio della SdS;
6)il comitato di partecipazione, composto da membri nominati dalla
giunta della SdS, scelti all'interno della comunità locale,
con funzione di rappresentanza dell'utenza e dell'associazionismo
di tutela;
-che, per quanto riguarda le competenze, spettano alla Giunta:
a)l'approvazione dei bilanci;
b)l'elezione del collegio dei revisori;
c)la nomina del direttore;
d)l'approvazione del contratto di servizio;
e)la definizione degli indirizzi per la predisposizione dei piani
integrati di salute;
f)l'approvazione dei piani integrati di salute e dei budget virtuali;
g)l'approvazione della relazione annuale della SdS;
h)l'approvazione di regolamenti specifici (di organizzazione e funzionamento
della SdS, del tavolo di concertazone locale, degli organismi di
consultazione e partecipazione);
i)l'approvazione, in conformità alla convenzione e allo statuto,
di deliberazioni inerenti l'attività di indirizzo, la stipula
di convenzioni con medici, regolamenti sul diritto di accesso agli
atti, la rilevazione ed il controllo della domanda di farmaci e
prestazioni; l'elaborazione di standard di qualità ed il
raffronto fra le prestazioni erogate dai diversi soggetti della
sanità pubblica e privata;
Atteso
in terzo luogo
-che per ciò che riguarda il personale delle SdS, è
previsto che esso provenga dai Comuni e dall'Azienda USL e che operi
in regime di comando e/o assegnazione funzionale;
-che, con riferimento alle risorse finanziarie delle SdS, è
previsto che le stesse provengano dai Comuni e dalla Azienda USL,
salvo il contributo regionale di avviamento previsto dal PSR;
-che l'atto fondamentale di programmazione ed indirizzo, attribuito
alla competenza delle SdS, è il piano integrato di salute,
che, coerentemente con la finalità primariamente perseguita
di integrazione socio-sanitaria, sostituisce sia il piano sociale
di zona che il piano operativo di zona;
Ricordato
-che il testo dell'atto di indirizzo di cui alla PDD 855 è
stato esaminato in sede di Tavolo istituzionale di Concertazione
il 5 maggio scorso, con il raggiungimento dell'intesa, pur in presenza
di alcune osservazioni critiche;
Considerato
in primo luogo
-che siano da valutare positivamente due degli elementi portanti
su cui è fondata la scelta compiuta con la creazione delle
SdS e cioè:
1)l'individuazione del distretto come livello su cui collocare l'organizzazione
di base del sistema sanitario integrato con quello socio assistenziale,
affidandola alla responsabilità di governo e di gestione
-pur dovendosi ricordare che in questa fase di sperimentazione si
prescinde dall'attribuzione di competenze di tipo gestionale- di
un nuovo soggetto, che è appunto la SdS;
2)il coinvolgimento diretto, proprio grazie alla fisionomia istituzionale
delle SdS, delle comunità locali, attraverso i propri enti
esponenziali, nei compiti di indirizzo, programmazione e governo
dei servizi sanitari territoriali;
Considerato
in secondo luogo
-che un attento esame dell'atto d'indirizzo per l'avvio della sperimentazione
delle SdS in questione, rivela una impostazione eccessivamente rigida,
quanto alla prefigurazione del modello organizzatorio delle SdS,
delle loro relazioni con gli altri soggetti pubblici e privati coinvolti
e dell'esercizio delle loro attribuzioni, in contraddizione con
la finalità stessa della sperimentazione;
-che vi siano inoltre alcune considerazioni critiche più
specifiche sulla PDD 855, in qualche misura ricollegabili a quanto
già emerso in sede di concertazione istituzionale ed in particolare:
a)per ciò che riguarda i profili istituzionali ed organizzativi:
1-pur non sottovalutando la necessità di un graduale sviluppo
della sperimentazione, il rinvio ad una seconda fase (che dovrà
comunque seguire e tenere conto di quella di sperimentazione) dell'attribuzione
alle SdS delle competenze di gestione dei servizi, depotenzia il
ruolo disegnato per queste ultime dal PSR, pur dovendo essere tenuta
nel giusto conto la previsione di cui al quinto periodo del punto
1.Obiettivi e modalità di accesso alla sperimentazione, secondo
cui "E' per altro fatta salva la possibilità di individuare
la SdS quale soggetto di riferimento per l'esercizio associato di
funzioni gestionali secondo le disposizioni vigenti";
2-province e comunità montane non sono rappresentate nell'organo
di governo delle SdS , né è prevista alcuna forma
di partecipazione ai suoi lavori da parte di esse;
3-senza voler mettere in discussione la concertazione, quale fondamentale
metodo di governo, non possono essere sottaciuti alcuni evidenti
limiti del punto 10 Concertazione con le organizzazioni sindacali
confederali, ed in particolare:
-la preventiva e generale sottoposizione alla concertazione con
le OO.SS. di tutti gli atti di indirizzo e programmazione assunti
dalle SdS nella fase di sperimentazione;
-la disposizione che assegna al verbale della concertazione preventiva
con le OO.SS. la funzione di "documento di riferimento per
i relativi atti che gli organi delle SdS sono chiamati ad assumere";
-la sottoposizione alla concertazione tra Regione ed OO.SS. di due
schemi tipo di regolamento, riguardanti la disciplina del Tavolo
di concertazione locale e del Comitato di partecipazione, che non
convince per la parte relativa al regolamento del Comitato di partecipazione;
-la non scontata riconducibilità del modello di concertazione
ivi previsto, ai due attualmente disciplinati dall'ordinamento regionale:
il tavolo generale di concertazione ed il tavolo istituzionale di
concertazione
b)per
ciò che riguarda il profilo finanziario:
-va
in primo luogo censurato il fatto che l'unico parametro previsto
per la definizione del budget di zona delle SdS (che nella fase
sperimentale è solo virtuale e infatti le risorse restano
nella disponibilità di comuni ed aziende USL), sia quello
dei costi storici rilevati delle attività;
-è in secondo luogo da sottolineare che, nel quadro degli
accordi tra Azienda USL e SdS circa le prestazioni ospedaliere a
favore della popolazione residente nella Zona, mentre i risparmi
realizzati nella gestione dei servizi ospedalieri vanno ad incrementare
le disponibilità (virtuali) dei servizi sanitari territoriali,
con un risparmio netto a vantaggio del sistema regionale, eventuali
maggiorazioni di costo dei servizi ospedalieri dovranno essere compensate
da corrispondenti risparmi sul versante della sanità territoriale,
con la conseguenza che ogni nuova iniziativa che comporti una crescita
della spesa sanitaria territoriale potrà alimentarsi solo
con risorse comunali, a tutto svantaggio dei comuni con minori risorse.
IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI:
Esprime
parere favorevole sulla PDD 855, alla seguente condizione:
che il secondo, il terzo ed il quarto periodo del punto 10. concertazione
con le organizzazioni sindacali confederali dell'atto di indirizzo
di cui alla PDD 855 siano riformulati, in modo tale da chiarire
che l'ambito e l'efficacia della concertazione speciale con le OO.SS.
è limitata alla sfera di interesse sindacale.
Formula, a titolo collaborativo, le seguenti raccomandazioni:
1)
che, allo scopo di rendere fino da subito maggiormente pregnante
il ruolo delle Società della Salute, al punto 1. Obbiettivi
e modalità di accesso alla sperimentazione, la possibilità
che la SdS sia individuata quale soggetto di riferimento per l'esercizio
associato di funzioni gestionali, sia non solo salvaguardata, ma
favorita;
2)
che al punto 7. Finanziamento delle Società della Salute,
sia:
-da un lato introdotto un elemento di perequazione in grado di contrastare
l'obbiettivo sfavore che si realizza in danno dei comuni dotati
di risorse finanziarie più modeste, come spiegato sub lettera
b) del "Considerato in secondo luogo" della parte narrativa;
-da un altro lato previsti ulteriori parametri, oltre a quello della
spesa storica, per la definizione del budget virtuale di zona;
3)
che al punto 3. Assetto giuridico ed organizzativo , sia previsto
che negli statuti delle SdS vengano disciplinate forme di raccordo
con le Province.
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