P.d.d. n.
877 - Piano Zootecnico Regionale
A) Premesso
quanto segue:
Il
Piano in oggetto si prefigge una serie composita di obiettivi: un
aumento della redditività dell'attività zotecnica
e della qualità della vita degli allevatori evitando, nei
limiti del possibile, contrazioni del patrimonio zootecnico regionale
attraverso un effettivo miglioramento della qualità dei prodotti;
la rintracciabilità di filiera; la tutela dell'ambiente e
del paesaggio; il benessere animale.
Come scelta programmatica, è data la priorità ai comparti
degli ovicaprini e dei bovini da carne, i quali presentano i maggiori
problemi strutturali.
La dotazione finanziaria è ingente: 3.000.000 di euro annui
sono destinati alla misura agroambientale "premi per l'avvicendamento
con culture miglioratrici e con tecniche dell'agricoltura integrata
a beneficio della zootecnia integrata" mentre 4.000.000 di
euro annui sono destinati alle altre misure del Piano.
Il programma partirà nella seconda metà del 2003 con
conclusione entro il 2007.
Le azioni previste sono le seguenti: investimenti materiali e immateriali
in azienda; contributi per associazioni, consorzi o altre forme
associative, per la loro costituzione, per il primo avvio o per
il consolidamento di attività già avviate; attività
di promozione e assistenza tecnica; interventi a favore di misure
agroambientali; altri interventi, che non ricadono esplicitamente
nelle spese ammesse del Reg. CEE 1257/99 ma che sono comunque ritenute
coerenti con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato.
Le azioni saranno attivate con l'emanazione di appositi bandi in
cui saranno specificate le priorità per l'assegnazione dei
premi e contributi; tali priorità sono finalizzate a garantire
un effettivo impatto sulle risorse umane e l'investimento in aziende
in grado di confrontarsi realmente con il mercato.
La gestione delle azioni sarà ripartita fra la Regione e
gli "enti delegati" in agricoltura, secondo quanto disposto
dai singoli bandi.
B) Considerato quanto segue:
1.
La parte descrittivo-ricognitiva del Piano è stata sviluppata
con ampio respiro, definendo il quadro generale del settore (consistenze,
produzioni, politiche di settore e aspetti istituzionali di riferimento)
e analizzando puntualmente la situazione dei singoli comparti.
Non sembra in discussione la coerenza del Piano, sotto il profilo
del regime degli aiuti previsti, rispetto al PRS, che detta l'obiettivo
di una maggiore connessione fra agricoltura e territorio e di una
più efficiente interrelazione fra produzioni agricole e mercato.
Del pari, appare ragionevole la scelta programmatica di privilegiare,
a causa delle specifiche deficienze strutturali, i comparti degli
ovicaprini e dei bovini da carne.
2.
Ciò posto, la proposta in esame si espone a due ordini di
rilievi di particola criticità, sia sotto il profilo della
procedura di formazione dell'atto, sia sotto il profilo del merito:
a)
sul piano procedurale, si osserva che l'atto, pur configurandosi
come uno strumento di programmazione destinato a coinvolgere in
modo rilevante gli enti locali in sede attutiva, non è stato
preventivamente sottoposto all'esame del tavolo di concertazione
interistituzionale Giunta -enti locali. La circostanza che lo stesso
atto sia stato oggetto di confronto e consultazione in fase prodromica,
a livello del "tavolo verde" attivo presso l'Assessorato
competente per materia, non assume alcun rilievo a questo fine:
infatti, deve ribadirsi con forza che i tavoli settoriali, intesi
quali momenti concertativi espletati in seno alle articolazioni
dipartimentali e agli Assessorati della Giunta, non possono in alcun
modo essere interpretati come sostitutivi, né sul piano formale
né sul piano sostanziale, della concertazione istituzionale
Giunta - enti locali quale espressamente prevista dal protocollo
d'intesa dell'11 settembre 2002. A maggior titolo si osserva poi
che il suddetto "tavolo verde" non costituisce nemmeno
una sede di concertazione generale essendo ivi rappresentate le
sole categorie socio-economiche ma non gli enti locali.
b)
quanto sopra risulta tanto più rilevante nel caso in esame
in quanto questo Piano dispone interventi di grande rilievo finanziario,
tali da incidere fortemente sul sistema: questa circostanza, in
sé ovviamente apprezzabile e positiva, richiede però
un'attenta riflessione con gli enti locali sull'impatto del Piano
stesso rispetto alle programmazioni già in atto nelle varie
zone e sulla concreta possibilità di queste ultime di poter
effettivamente dispiegare i necessari interventi, pena il rischio
di non riuscire a corrispondere alle aspettative che si verranno
a determinare negli operatori del settore.
c)
sul piano del merito, si obietta che la proposta in esame (se non
una legge di riferimento) avrebbe dovuto individuare in via diretta,
in quanto atto di pianificazione e normazione generale della materia,
i soggetti istituzionali competenti alla gestione delle singole
misure distinguendo le azioni di competenza regionale da quelle
rimesse alla competenze degli enti locali (definiti nel testo "enti
delegati", secondo una accezione oramai superata dal nuovo
assetto costituzionale).
Nella parte del Piano relativa alle procedure di attuazione generale
si afferma che in linea generale sarà assicurata una gestione
regionale delle misure nei casi in cui sia necessario mantenere
una certa unità e omogeneità nello svolgimento dell'intervento
o nei casi in cui i confini territoriali dei progetti travalichino
i confini amministrativi dei singoli enti, mentre negli altri casi
la competenza/funzione amministrativa sarà attribuita gli
enti locali.
In sostanza l'atto si muove al livello dei principi, definendo sì
i criteri preordinati al riparto delle competenze, ma rimettendo
di fatto a successivi atti amministrativi dell'esecutivo regionale
e delle relative strutture dirigenziali la concreta individuazione
dell'ente competente.
Ad avviso del CdAL questa impostazione non è affatto condivisibile;
l'attribuzione della funzione e della competenza non può
svolgersi altro che nel rispetto del principio di legalità
e quindi può essere effettuata solo a livello di normazione
generale (nel caso di specie, nell'atto di piano recante la disciplina
generale della materia).
Ogni altra soluzione è tale da demandare la questione delle
competenze a scelte discrezionali svolte al livello amministrativo-gestionale;
nel caso specifico si rileva poi che la questione verrebbe rimessa
a scelte discrezionali del singolo dirigente chiamato all'adozione
dei bandi attuativi di ciascuna tipologia di interventi.
3.
Pur dovendosi constatare al momento attuale l'assenza di una fonte
normativa che assicuri la necessaria copertura giuridica e finanziaria
alla proposta di Piano, si prende atto che è all'esame del
Consiglio regionale una apposita proposta di legge di settore la
quale assicurerà al Piano, se approvata, la necessaria legittimazione
giuridico-finanziaria.
4.
A margine di quanto sopra, si ritiene utile esprimere alcune riflessioni
su singoli punti del testo da intendersi solo quale contributo alla
discussione:
a)
in relazione alle azioni 4.2.1 e 4.2.2, non è chiaro il motivo
per cui in caso di anticipi sia richiesta una garanzia bancaria
addirittura pari al 110% dell'investimento;
b)
in relazione all'azione 4.2.4, non è sufficientemente definita
la portata delle deroghe temporali (effetti sospensivi o risolutivi
del beneficio, limite massimo di durata, ecc
) che la Regione
può concedere ai fini del raggiungimento dei previsti accordi
di filiera;
c)
in relazione alle azioni ricomprese sotto la voce "altri interventi"è
opinabile il fatto che queste azioni non siano considerate meritevoli
dello stesso approfondimento riservato alle altre in quanto ritenute
o di "incerta applicazione" oppure "molto circoscritte
e di semplice attuazione".
IL
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
1. nel constatare l'assenza di una fonte normativa che assicuri
la necessaria copertura giuridica e finanziaria alla proposta di
Piano in esame, prende atto del fatto che è all'esame del
Consiglio regionale una apposita proposta di legge avente per oggetto
gli interventi regionali a favore del settore zootecnico e che con
la preventiva approvazione di questa legge l'atto di Piano acquisirà
la legittimazione necessaria per essere approvato;
2.
esprime parere negativo sulla P.d.D. n.877 rilevando in particolare
i seguenti aspetti di criticità dell'atto:
a)
sotto il profilo procedurale, il Piano non è stato sottoposto
alla preventiva disamina del tavolo di concertazione interistituzionale
Giunta - enti locali contravvenendo al dettato del protocollo d'intesa
dell'11 settembre 2002;
b)
sotto il profilo del merito, in violazione del principio di legalità,
in ragione del quale l'allocazione delle funzioni e delle competenze
amministrative è compito proprio della fonte normativa o
in ultima istanza dell'atto regolativo generale disciplinante la
materia, la proposta in esame, configurantesi senz'altro come potenzialmente
modificativa/istitutiva dell'ordine delle competenze, rimette ai
successivi atti amministrativi, di competenza dirigenziale (i bandi),
la scelta dell'ente pubblico titolare delle singole azioni.
3.
in considerazione di quanto sopra, richiede al Consiglio regionale
ed alla Giunta regionale di non procedere immediatamente all'adozione
del Piano ma di utilizzare i tempi necessari alla preventiva approvazione
della legge di finanziamento per avviare un fattivo confronto con
gli enti locali, sugli aspetti istituzionali e di merito del Piano,
eventualmente anche con un passaggio informativo, sia pure a posteriori,
al tavolo di concertazione interistituzionale.
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