P.d.d. n. 879
-Aggiornamento per il 2003 del Piano Integrato Sociale regionale
anni 2002-2004
PARERE OBBLIGATORIO
A) Premesso
che:
Il
presente atto aggiorna il PISR 2002-2004 con particolare riferimento
al programma finanziario e al Piano di indirizzo.
Sul piano finanziario, sono definite per il periodo di riferimento
le risorse a parametro, le risorse da erogare ai Comuni capofila
e ai soggetti gestori quale incentivo per la gestione associata
2002, le risorse regionali per la gestione associata di funzioni
in materia di concessione delle provvidenze per l'invalidità
civile, le risorse a budget a favore delle zone nonché le
risorse destinate ai Comuni con popolazione superiore ai 30.000
abitanti, come alimentate dal Fondo di contrasto alla povertà.
Sono previste apposite azioni di sostegno alla natalità (erogazione
di contributi alle madri per nascite in nuclei familiari monogenitoriali
o in presenza di altri figli e scarsità di reddito) e azioni
in favore delle famiglie di nuova costituzione, in particolare per
l'acquisto della prima casa;
I programmo di iniziativa regionale (PIR) vengono ridefiniti e in
taluni casi aggregati con una conseguente ridistribuzione delle
risorse.
Per quanto riguarda il Piano degli investimenti, si incarica la
Giunta di dare attuazione alle azioni di Piano, in conformità
agli accordi di programma sottoscritti dalla Regione e dagli enti
locali.
Si dettano inoltre all'esecutivo regionale i tempi per l'espletamennto
di una articolata serie di adempimenti attuativi, dal trasferimento
delle risorse alla definizione delle modalità e degli strumenti
per la redazione da parte delle zone socio sanitarie dell'aggiornamento
del Piano zonale di assistenza sociale.
B) Considerato che:
1.
Nel corso della fase di concertazione interistituzionale la proposta
in esame è stata oggetto di un approfondito confronto fra
la Regione, le associazioni degli enti locali e lo stesso Ufficio
di assistenza al CdAL. In conseguenza di ciò la proposta
è stata significativamente ritoccata alla luce delle osservazioni
e delle istanze formulate dal mondo delle autonomie.
In questa sede sembra opportuno focalizzare l'attenzione su di una
serie di problematiche che a questo punto, in virtù dei positivi
esiti concertativi, non investono i contenuti della proposta, sulla
quale è sicuramente esprimibile un giudizio positivo, richiedendo
viceversa un compiuto sforzo sul piano degli adempimenti attuativi
tale da non compromettere o comprimere i principi e gli elementi
ispirativi dell'atto medesimo.
2.
Assumono dunque un particolare rilievo i seguenti elementi:
a)
al punto 3.1.3 "Contenuti del Piano di Zona":
Il
Piano Sociale di zona e in prospettiva il Piano Integrato di Salute
sono gli strumenti della programmazione in ambito zonale distrettuale.
Nel testo si recita che a livello locale è necessaria una
strategia programmatica unitaria, da attuarsi in modo collaborativo
fra azienda sanitaria ed enti locali. Questa formulazione è
stata fortemente sollecitata dal mondo delle autonomie per richiamare
la Regione al proprio impegno politico programmatico dichiarato
nel PISR 2002-2004, impegno finalizzato ad un potenziamento del
ruolo programmatico ed anche gestionale delle autonomie locali nel
governo della salute sul territorio e al conseguente avvio di moduli
organizzativi altamente innovativi; è ovvio il riferimento
alle Società della Salute, che sono chiamate ad adottare
appositi piani ingrati della Salute tali da unificare a livello
locale la pianificazione sanitaria e quella sociale.
L'avvio della sperimentazione delle Società della salute
è un obiettivo fortemente condiviso dal mondo delle autonomie
e dal CdAL; pur in presenza di un quadro politico - amministrativo
che registra resistenze e ritardi nell'avvio della sperimentazione,
questo Consiglio delle autonomie conviene sulla necessità
di insistere sul cammino tracciato dal PISR 2002-2004 e dal Piano
Sanitario Regionale e sollecita la Regione ad evidenziare nei propri
atti la valenza politico - programmatica di questa sperimentazione
e il carattere imminente delle esperienze sperimentali stesse.
b) al punto 3.1.5."Gli strumenti per gli accordi locali":
In
tema di patti territoriali, si prevede che per tale strumento di
concertazione negoziata in ambito locale nel corso del 2003 sia
attivato un gruppo di lavoro misto Regione - enti locali e siano
avviate alcune sperimentazioni in ambiti territoriali e multizonali
riguardanti il "Patto Territoriale per il "welfare";
nel testo originario, "secondo le indicazioni contenute nelle
linee guida" e gli altri "schemi di riferimento"
apprestati in questa sezione del Piano di indirizzo.
Le linee guida e gli altri schemi sono stati stralciati rinviando
la disamina e l'ulteriore approfondimento delle problematiche relative
al patto per il "welfare" ad atti successivi ed al altri
momenti concertativi, recependo in tal modo una specifica richiesta
del mondo delle autonomie.
In sede di concertazione istituzionale sono emerse infatti profonde
perplessità su questa materia, non tanto per il fatto che
il testo originario, oltre a prefigurare un sollecito avvio di sperimentazioni
dell'istituto sul territorio, recasse apposite linee di indirizzo,
quanto piuttosto per la difficoltà di cogliere le reciproche
correlazioni fra questo istituto e le forme istituzionali della
programmazione locale, rappresentate dai piani zonali e dai piani
integrati di saluti, laddove costituite le Società della
Salute. In altri termini, si tratta di capire se i patti territoriali,
in "primis" il patto per il "welfare", siano
strumenti programmatici alternativi rispetto agli strumenti istituzionali
della programmazione locale oppure abbiano un carattere eminentemente
sussidiario - attuativo rispetto ai piani (zonali e integrati di
salute.)
Ad avviso del CdAL, in questo pienamente concorde con le associazioni
delle autonomie locali, la responsabilità politica della
programmazione locale non può essere che una responsabilità
pubblica, propria delle amministrazioni locali presenti a livello
di zona e destinata a formalizzarsi negli accordi di programma fra
le articolazioni zonali e le aziende sanitarie oppure nei piani
integrati di salute adottati dalle Società della Salute.
Questo non significa che la programmazione zonale non possa o non
debba svolgersi attraverso adeguati passaggi concertativi volti
all'acquisizione delle istanze delle svariate realtà socio-economiche;
significa invero mantenere una netta distinzione nei ruoli riconoscendo
agli enti locali la responsabilità ultima della programmazione
locale.
Da questo punto di vista, tornando ai patti territoriali, essi hanno
manifestamente una natura negoziale costituendo una sede nella quale
le istituzioni locali non si limitano a consultazioni di altri soggetti
ma invero contrattano le linee d'azione da sviluppare sul territorio
con interlocutori rappresentativi di istanze sociali, economiche
e sindacali. In definitiva si tratta di comprendere, come già
prima sottolineato, quali siano le correlazioni reciproche fra i
piani zonali e i patti territoriali, fermo restando che la responsabilità
politica della programmazione locale non può competere altro
che agli enti locali e agli organismi rappresentativi degli stessi
(articolazioni zonali; Società della Salute).
c) al punto 3.4.5 Programmi di iniziativa regionale":
Nel
programma di iniziativa regionale "qualità" confluiscono
i P.I.R. "Valutazione Sociale", "Qualità Sociale
" e "Cittadinanza Sociale e Livelli di Assistenza".
Nel P.I.R. "integrazione sociosanitaria"confluiscono il
P.I.R. "Innovazione nell'integrazione socio sanitaria insieme
alle azioni "Alta Integrazione" e Assistenza domiciliare
Integrata di "Toscana Sociale".
Sono poi previsti il P.I.R. attuativo della L.R. 31/2000; il P.I.R.
"Una Toscana per i giovani"; il P.I.R. "Interventi
innovativi e reti solidali" (che assorbe il P.I.R. "Reti
di solidarietà e povertà estrema"); il P.I.R.
attuativo del progetto europeo RETIS; il P.I.R. disabilità.
In riferimento a tutti i P.I.R., e in coerenza con una specifica
richiesta avanzata in sede concertativa, l'atto prevede che le procedure
attuative di ciascun Programma di Iniziativa Regionale assicurino
adeguati momenti di concertazione con gli enti locali ed anche,
quando necessario, la stipula di apposite intese con gli stessi.
La richiesta riflette tre ordini di considerazioni:
-una considerazione procedurale, attinente al fatto che i P.I.R.
di cui sopra, pur essendone rimessa l'attuazione a successive disposizioni
di Giunta, sono articolazioni operative di atti presupposti (PISR
e relativi aggiornamenti) di per sé soggetti a concertazione
interistituzionale;
-una considerazione sostanziale, legata alla natura e ai contenuti
dei PIR medesimi, con particolare riferimento (ma non solo) al PIR
qualità. Questo programma regionale si presenta di particolare
rilevanza per gli enti locali giacchè intende consolidare
e sviluppare azioni riguardanti i livelli essenziali di assistenza,
la valutazione e il monitoraggio dei piani di Zona, l'osservatorio
sociale regionale e le sue articolazioni provinciali, i patti territoriali
per il" welfare", la Carta di Cittadinanza e Comunicazione
Sociale.
Da quanto esposto risulta evidente che iniziative regionali di questo
genere interferiscono e condizionano in modo rilevante la gestione
dei servizi sociali a livello locale, gestione che dovrà
svolgersi in conformità ed attuazione delle scelte programmatiche
regionali.
Si pensi ad esempio ai livelli essenziali di assistenza, che gli
enti locali saranno chiamati ad assicurare sul territorio, prevalentemente
con risorse proprie, ma col vincolo di garantire gli standard minimi
definiti dalla Regione. E' dunque evidente la necessità di
un confronto e una consultazione preventiva con gli enti locali
su questi atti, come ora espressamente stabilito nel testo in esame;
è altresì evidente che la fase concertativa dovrà
assumere, per gli aspetti incidenti sull'attività di gestione
dei servizi locali, i caratteri propri d una intesa Regione- enti
locali, pena, in caso contrario, il mancato coordinamento del processo
programmtico rispetto a quello gestionale;
-una considerazione finanziaria: diminuisce la quota di risorse
a budget, destinata al finanziamento dei progetti approvati dalle
Zone, mentre viene incrementata la quota di finanziamento a favore
dei PIR. Anche sotto questo aspetto la concertazione istituzionale
è un modo per garantire, quando non un recupero diretto di
risorse sul territorio, quanto meno un investimento di risorse regionali
canalizzato su azioni condivise con le autonomie locali stesse.
d) al punto 3.4.1. "Quota indistinta attribuita ai Comuni":
Il
testo prevede ampie forme di incentivazione per la gestione associata
dei servizi da parte degli enti locali, in linea con le attuali
politiche regionali e in raccordo con la L.R. 40/2000.
Questa impostazione programmatica è senz'altro condivisa
in quanto rispondente a logiche di scala. Tuttavia, corre l'obbligo
di mettere in evidenza la peculiare condizione dei piccoli comuni
montani, che in molti casi denunciano situazioni di notevole disagio
causate dai processi di riaggregazione dei servizi attualmente in
corso.
Si invita pertanto la Regione ad adottare specifiche misure, correttivo/integrative
degli indirizzi programmatici di ordine generale, al fine di risolvere
o almeno contenere le problematiche presenti sul territorio dei
piccoli comuni e di quelli di montagna.
e) al punto 3.4.3 "Politiche a favore delle famiglie":
Sono
previste e finanziate azioni per l'erogazione di contributi ai genitori
per nascite in nuclei familiari monogenitoriali o in presenza di
altri figli e scarsità di reddito; del pari sono previste
azioni a favore di famiglie di nuova costituzione per l'acquisto
della prima casa di abitazione.
Si osserva che l'attuazione di queste politiche è rimessa
a successivi regolamenti di Giunta in assenza di un quadro di criteri
e principi direttivi consiliari; si segnala pertanto l'esigenza
che l'adozione del regolamento regionale sia preceduta da adeguati
momenti di confronto Regione - autonomie locali quali che siano
le procedure attuative previste dalla fonte secondaria regionale.
f) al punto 3.4.4.1 "Aggiornamento e monitoraggio degli interventi":
Si
richiama il parere espresso dal CdAL in merito all'atto di approvazione
del programma straordinario degli investimenti sottolineando che
le procedure amministrative finalizzate alla selezione e finanziamento
dei progetti non prevedono una norma di chiusura che disciplini
l'eventualità di una mancata intesa Regione - enti locali.
IL
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
1. esprime parere favorevole sulla P.d.d. n. 879;
2.
raccomanda alla Regione di tenere particolarmente conto, in sede
di adempimenti attuativi del PISR 2002-2004 e del suo aggiornamento
2003, di quanto esposto in narrativa, particolarmente al paragrafo
B) punto 2 lettere da a) ad f).
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