P.d.D. n.953 - "L.R. 34/2001 - Piano Regionale dei servizi di sviluppo agricolo e rurale - biennio 2004-2005."

PARERE OBBLIGATORIO

Premesso quanto segue:

La L.R. 3 agosto 2001 n.34 reca la disciplina dei servizi di sviluppo agricolo come identificati dall'art.2 della legge medesima. Il Consiglio regionale, ai sensi dell'art.9 della legge, approva, su proposta della G.R., il Piano dei servizi di sviluppo agricolo e rurale, a valere di norma per un periodo corrispondente a quello del programma regionale di sviluppo.
Il Piano analizza la situazione del settore, fissa gli obiettivi, le tipologie di interventi finanziabili e i costi ammissibili, le risorse complessive e la loro ripartizione fra Regione, ARSIA e Province, i criteri di riparto fra le Province delle risorse ad esse destinate nonché i criteri di eventuale rimodulazione dei finanziamenti. Inoltre, il Piano indica le fasi procedurali,, le modalità di erogazione e rendicontazione dei finanziamenti, gli eventuali interventi sanzionatori e le modalità di esercizio delle attività di controllo da parte delle Province.
Le Province, in coerenza col Piano regionale, individuano attraverso appositi piani annuali gli interventi attivabili e le relative risorse finanziarie emanando i bandi finalizzati all'attuazione delle singole azioni..
Una volta concluse le previste procedure concorsuali, le Province approvano appositi programmi attuativi annuali.


Considerato quanto segue:

a) La proposta in esame si riferisce al biennio 2002-2004, dà conto degli esiti della programmazione antecedente 2002-2003 e fissa gli obiettivi perseguiti dalla nuova programmazione di settore, puntando a sostenere gli agricoltori nella transizione alla nuova politica agricola comunitaria (PAC); a favorire l'acquisizione da parte degli stessi agricoltori delle competenze necessarie al rispetto della normativa in tema di ambiente, sanità, sicurezza del lavoro e benessere degli animali; a promuovere i prodotti locali, a sostenere le capacità di progettazione delle Province e a rafforzare le capacità del sistema in termini di innovazione
.Per quanto concerne le priorità di intervento, l'85% dei finanziamenti regionali assegnati a ciascuna Provincia è riservato alle azioni di assistenza di base per le produzioni vegetali e di assistenza specialistica mentre per i servizi di assistenza di base alle produzioni animali è riservata a ciascuna Provincia la quota derivante dai programmi interregionali; infine, il restante 15% è distribuito fra le restanti tipologie di azioni.
Nella sostanza, l'atto presenta una sua linearità ricalcando l'impostazione ormai consolidata delle pianificazioni precedenti.

b) L'atto è già stato esaminato in sede di tavolo di concertazione interistituzionale ed in tale occasione è stato favorevolmente valutato dalle associazioni delle autonomie locali.
Ciò premesso, sussistono le condizioni per l'espressione di un parere favorevole da parte di questo Consiglio delle autonomie, accompagnato da talune raccomandazioni.


IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI


1. esprime un parere favorevole sulla P.d.D. n.953;

2. formula nel contempo le seguenti raccomandazioni:

a) al paragrafo 11 lettera A): dopo la frase "si rinvia alla modulistica utilizzata per il piano dell'anno 2003 con le eventuali modifiche necessarie", si consiglia di aggiungere "o comunque ritenute opportune dalle Province";
b) al paragrafo 14.b e al paragrafo 16 si suggerisce da un lato di precisare che le forme di controllo specificamente previste per le azioni di assistenza tecnica diretta possono essere integrate da ulteriori forma di controllo definite autonomamente dalle Province e dall'altro che le stesse Province possano richiedere ai beneficiari, ai fini del saldo, ulteriore documentazione rispetto a quella espressamente enumerata nel testo;

3. si osserva inoltre che il Piano interpreta in senso estensivo il dettato dell'art.9 della L.R. 34/2001 definendo non solo le priorità di destinazione dei finanziamenti fra le varie azioni ma stabilendo altresì, per gli aiuti relativi ai servizi di assistenza tecnica diretta, apposite priorità di selezione delle istanze; è in ogni caso da giudicare positivamente la circostanza che tali priorità regionali siano integrabili dai bandi provinciali al fine di tenere conto delle specificità dei singoli territori.

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