PDD 969 "Programma di riordino territoriale".
PARERE
OBBLIGATORIO
Vista
- la PDD 969 relativa all'approvazione del programma di riordino
territoriale;
Ricordato
-che la L.R. 40/2001 "Disposizioni in materia di riordino territoriale
e di incentivazione delle forme associative dei comuni" persegue
soprattutto il raggiungimento dell'adeguatezza nello svolgimento
delle funzioni comunali, promuovendone l'esercizio associato nei
c.d. livelli ottimali, con i seguenti obbiettivi generali:
a) definire, attraverso il programma di riordino territoriale, i
livelli ottimali di esercizio delle funzioni associate dei Comuni,
nei quali si ritrovino almeno tutti i Comuni con meno di 10.000
abitanti;
b) fare dei livelli ottimali il riferimento per la generalità
delle funzioni amministrative da conferire, ferma restando l'esistenza
di particolari ambiti territoriali ottimali già presenti
nell'ordinamento (ATO dell'acqua e dei rifiuti);
c) sostenere finanziariamente le esperienze associative comportanti
un'effettiva integrazione di competenze, strutture e risorse, assicurando
ai Comuni libertà di scelta in ordine alle forme di associazione;
-che il programma di riordino territoriale è pertanto il
principale strumento di attuazione della L.R. 4/2001;
-che, a ragione del suo contenuto, il programma di riordino si configura
come snodo essenziale della politica istituzionale della Regione
verso gli enti locali, essendo tra l'altro finalizzato a dare concreta
attuazione ai principi di sussidiarietà e differenziazione,
oltre che di adeguatezza (v. in tal senso l'allegato A -Obbiettivi
programmatici del riordino territoriale- della PDD 969);
-che l'art.2 della LR 40/2001 espressamente prevede che al programma
di riordino sia affidata la ricognizione "degli ambiti territoriali
e dei livelli ottimali previsti per l'esercizio associato sovra
comunale di funzioni e servizi", nonché la previsione
delle "condizioni e i requisiti per la concessione e l'eventuale
revoca di contributi finanziari e la misura dei contributi medesimi
per l'effettivo esercizio associato di funzioni e servizi tra i
comuni compresi nell'ambito territoriale o nel livello ottimale
";
-che la complessa procedura di cui all'art.5 della LR 40/20, seguita
per la formazione del programma, ha visto la partecipazione di Comuni,
Province, Comunità montane e delle loro associazioni;
Atteso
-che il programma di riordino ha individuato 49 livelli ottimali
(v. allegato B -Livelli ottimali e programmi di gestioni associate-
della PDD 969), che coinvolgono 258 Comuni su 287 e in particolare:
>tutti i 205 Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;
>53 Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti (su un
totale di 82), che hanno chiesto di essere inseriti nei livelli
ottimali pur non essendovi obbligati;
>dei 141 Comuni facenti parte di Comunità montane, 138
risultano inseriti nei livelli ottimali, essendo i restanti 3 con
popolazione superiore a 10.000 abitanti;
-che sembra importante segnalare, tra l'altro, come l'individuazione
dei livelli ottimali sia stata concordata tra tutti i Comuni interessati,
mentre, in tre casi, i livelli ottimali sono stati proposti dalle
Province di Arezzo, Pisa e Siena, d'intesa con i Comuni interessati;
-che, oltre ai livelli ottimali di cui all'allegato B, la PDD 969
relativa al programma di riordino individua nelle zone socio-sanitarie,
come definite dalla vigente legislazione regionale, gli ambiti territoriali
nei quali è prevista l'incentivazione per l'esercizio delle
funzioni in forma associata;
-che le gestioni associate di funzioni e di servizi rilevanti ai
fini dell'incentivazione, individuate dall'allegato C -Gestioni
associate di funzioni e servizi rilevanti per l'incentivazione-
della PDD 969, sono organizzate in aree tematiche corrispondenti
ai principali campi dell'attività dei Comuni;
-che a ciascuna gestione associata è attribuito un punteggio
(1,2 o 3 punti) commisurato al grado di integrazione di competenze,
strutture, risorse finanziarie e di personale, che la gestione medesima
è in grado di determinare;
-che, ai fini dell'incentivazione , è individuata una soglia
unitaria minima di integrazione dei Comuni del livello ottimale,
espressa da un punteggio minimo da realizzare, calcolato sulla base
delle attività svolte in forma associata, in linea con quello
raggiunto dai livelli ottimali già incentivati nella fase
transitoria di cui all'art.12 della LR 40/2001;
Considerato
-che, se da un lato i livelli ottimali individuati hanno valenza
generale, nel senso che tutte le funzioni e i servizi incentivabili
devono essere esercitati al loro interno (cfr. art.4 programma di
riordino, parte I), dall'altro lato, le zone socio-sanitarie già
previste dalla legislazione regionale, sono individuate quali ambiti
rilevanti per funzioni determinate, rappresentando perciò
un'ulteriore occasione di gestione in forma associata, anche in
considerazione del fatto che, in caso contrario, resterebbero prive
di incentivazione le gestioni associate di quei Comuni che si trovano
fuori dagli ambiti ottimali;
-che risulta particolarmente accurata la disciplina riguardante
le forme associative attraverso le quali possono essere svolte le
gestioni associate incentivabili, nonché quella relativa
al contenuto delle convenzioni che i Comuni scelgono di stipulare;
Preso
atto
-che sul programma di riordino territoriale di cui alla PDD 969,
come modificata dalla proposta di deliberazione recante emendamenti
alla PDD 969 di cui alla decisione della G.R. n.2 del 10.11.03,
è stata realizzata l'intesa in sede di Tavolo istituzionale
di concertazione il 27 ottobre 2003;
IL
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI :
1)
esprime parere favorevole sulla PDD 969;
2)
raccomanda, a titolo meramente collaborativo, che il Consiglio regionale,
nell'approvazione del presente atto, voglia tenere conto del fatto
che esso è in gran parte frutto delle indicazioni degli enti
locali, costituendo pertanto un delicato e complesso punto di equilibrio
faticosamente raggiunto .
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