PDD 969 "Programma di riordino territoriale".

PARERE OBBLIGATORIO

Vista
- la PDD 969 relativa all'approvazione del programma di riordino territoriale;

Ricordato
-che la L.R. 40/2001 "Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative dei comuni" persegue soprattutto il raggiungimento dell'adeguatezza nello svolgimento delle funzioni comunali, promuovendone l'esercizio associato nei c.d. livelli ottimali, con i seguenti obbiettivi generali:
a) definire, attraverso il programma di riordino territoriale, i livelli ottimali di esercizio delle funzioni associate dei Comuni, nei quali si ritrovino almeno tutti i Comuni con meno di 10.000 abitanti;
b) fare dei livelli ottimali il riferimento per la generalità delle funzioni amministrative da conferire, ferma restando l'esistenza di particolari ambiti territoriali ottimali già presenti nell'ordinamento (ATO dell'acqua e dei rifiuti);
c) sostenere finanziariamente le esperienze associative comportanti un'effettiva integrazione di competenze, strutture e risorse, assicurando ai Comuni libertà di scelta in ordine alle forme di associazione;
-che il programma di riordino territoriale è pertanto il principale strumento di attuazione della L.R. 4/2001;
-che, a ragione del suo contenuto, il programma di riordino si configura come snodo essenziale della politica istituzionale della Regione verso gli enti locali, essendo tra l'altro finalizzato a dare concreta attuazione ai principi di sussidiarietà e differenziazione, oltre che di adeguatezza (v. in tal senso l'allegato A -Obbiettivi programmatici del riordino territoriale- della PDD 969);
-che l'art.2 della LR 40/2001 espressamente prevede che al programma di riordino sia affidata la ricognizione "degli ambiti territoriali e dei livelli ottimali previsti per l'esercizio associato sovra comunale di funzioni e servizi", nonché la previsione delle "condizioni e i requisiti per la concessione e l'eventuale revoca di contributi finanziari e la misura dei contributi medesimi per l'effettivo esercizio associato di funzioni e servizi tra i comuni compresi nell'ambito territoriale o nel livello ottimale…";
-che la complessa procedura di cui all'art.5 della LR 40/20, seguita per la formazione del programma, ha visto la partecipazione di Comuni, Province, Comunità montane e delle loro associazioni;

Atteso
-che il programma di riordino ha individuato 49 livelli ottimali (v. allegato B -Livelli ottimali e programmi di gestioni associate- della PDD 969), che coinvolgono 258 Comuni su 287 e in particolare:
>tutti i 205 Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;
>53 Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti (su un totale di 82), che hanno chiesto di essere inseriti nei livelli ottimali pur non essendovi obbligati;
>dei 141 Comuni facenti parte di Comunità montane, 138 risultano inseriti nei livelli ottimali, essendo i restanti 3 con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
-che sembra importante segnalare, tra l'altro, come l'individuazione dei livelli ottimali sia stata concordata tra tutti i Comuni interessati, mentre, in tre casi, i livelli ottimali sono stati proposti dalle Province di Arezzo, Pisa e Siena, d'intesa con i Comuni interessati;
-che, oltre ai livelli ottimali di cui all'allegato B, la PDD 969 relativa al programma di riordino individua nelle zone socio-sanitarie, come definite dalla vigente legislazione regionale, gli ambiti territoriali nei quali è prevista l'incentivazione per l'esercizio delle funzioni in forma associata;
-che le gestioni associate di funzioni e di servizi rilevanti ai fini dell'incentivazione, individuate dall'allegato C -Gestioni associate di funzioni e servizi rilevanti per l'incentivazione- della PDD 969, sono organizzate in aree tematiche corrispondenti ai principali campi dell'attività dei Comuni;
-che a ciascuna gestione associata è attribuito un punteggio (1,2 o 3 punti) commisurato al grado di integrazione di competenze, strutture, risorse finanziarie e di personale, che la gestione medesima è in grado di determinare;
-che, ai fini dell'incentivazione , è individuata una soglia unitaria minima di integrazione dei Comuni del livello ottimale, espressa da un punteggio minimo da realizzare, calcolato sulla base delle attività svolte in forma associata, in linea con quello raggiunto dai livelli ottimali già incentivati nella fase transitoria di cui all'art.12 della LR 40/2001;

Considerato
-che, se da un lato i livelli ottimali individuati hanno valenza generale, nel senso che tutte le funzioni e i servizi incentivabili devono essere esercitati al loro interno (cfr. art.4 programma di riordino, parte I), dall'altro lato, le zone socio-sanitarie già previste dalla legislazione regionale, sono individuate quali ambiti rilevanti per funzioni determinate, rappresentando perciò un'ulteriore occasione di gestione in forma associata, anche in considerazione del fatto che, in caso contrario, resterebbero prive di incentivazione le gestioni associate di quei Comuni che si trovano fuori dagli ambiti ottimali;
-che risulta particolarmente accurata la disciplina riguardante le forme associative attraverso le quali possono essere svolte le gestioni associate incentivabili, nonché quella relativa al contenuto delle convenzioni che i Comuni scelgono di stipulare;

Preso atto
-che sul programma di riordino territoriale di cui alla PDD 969, come modificata dalla proposta di deliberazione recante emendamenti alla PDD 969 di cui alla decisione della G.R. n.2 del 10.11.03, è stata realizzata l'intesa in sede di Tavolo istituzionale di concertazione il 27 ottobre 2003;

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI :

1) esprime parere favorevole sulla PDD 969;

2) raccomanda, a titolo meramente collaborativo, che il Consiglio regionale, nell'approvazione del presente atto, voglia tenere conto del fatto che esso è in gran parte frutto delle indicazioni degli enti locali, costituendo pertanto un delicato e complesso punto di equilibrio faticosamente raggiunto .

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