Firenze,
13 luglio 2010
- Al Presidente del Consiglio regionale
e
p. c. - Al Presidente della Giunta regionale
- All’Assessore proponente
- Al Dirigente responsabile
- Al
Segretario generale del Consiglio regionale
- Al Direttore dell’Area di Assistenza legislativa, giuridica
e istituzionale
“Disposizioni relative al patto di stabilità
territoriale ai sensi dell’articolo 77ter comma 11 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133.
Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in
materia di tributi regionali)”.
favorevole favorevole favorevole contrario
contrario
con
raccomandazioni con condizioni con raccomandazioni
PARERE OBBLIGATORIO
X
________________________________________________________________________________________________
OSSERVAZIONI
FACOLTATIVE
All’unanimità
X A
maggioranza
A
maggioranza con motivazioni contrarie di
una componente istituzionale (art. 12 co. 4 Reg. CdAL) |
NOTE:
Allegato parere |
D’ordine del
Presidente
Liliana Fiorini
Proposta di legge n. 9 “Disposizioni relative al patto di stabilità
territoriale ai sensi dell’articolo 77ter comma 11 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 (Disposizioni urgenti per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133. Modifiche alla legge regionale
18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali)”.
PARERE
OBBLIGATORIO
IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
Seduta del 6 luglio 2010
VISTA
l’intesa
sottoscritta fra Giunta Regionale,
VISTA
l’intesa
sottoscritta in data 22 marzo 2010 da Giunta regionale, perfezionata al Tavolo
di concertazione istituzionale il 31 maggio 2010, tra
CONSIDERATO
CHE
la
presente proposta di legge disciplina il Patto di stabilità territoriale
adattando, per gli enti locali le regole ed i vincoli posti dal legislatore
nazionale, ai sensi dell’articolo 77 ter comma 11 della L. 133/2008;
nella
norma statale citata si prevede che le
Province ed i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrano alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009 e che le
Regioni, sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie
locali, possono adattare per gli enti locali del proprio territorio, le regole
ed i vincoli posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversità delle
situazioni finanziarie esistenti nelle regioni stesse;
con
la proposta di legge in esame si vuole ottimizzare l’utilizzo delle capacità
finanziarie degli enti locali toscani, nel rispetto dei vincoli di finanza
pubblica, ma a vantaggio del complessivo sistema territoriale regionale;
l’obiettivo
è spostare il parametro di valutazione formale dai saldi singoli al risultato
complessivo territoriale derivante dall’aggregazione dei saldi stessi, in modo da
offrire una forma di tutela a quegli enti locali non in grado di adempiere a
quanto previsto dalla norma statale e al tempo stesso ottimizzare la capacità
di spesa complessiva del sistema regionale;
RILEVATO CHE
al fine di garantire contestualmente il pieno
utilizzo della capacità finanziaria degli enti locali ed il rispetto dei
vincoli di finanza pubblica,
preliminarmente all’adozione di tale delibera,
solo nei casi di cui all’art.3 comma 3 lett.c e comma 4 della proposta di legge
in esame,
al
fine di incrementare la capacità di spesa complessiva del sistema territoriale,
fermo
restando quanto previsto dalla normativa statale, si riconosce agli enti che
accettano di cedere quote di saldo un beneficio a valere sugli obiettivi del Patto
di stabilità interno relativo agli anni successivi, mentre gli enti che
chiedono quote di saldo dovranno a loro volta “rientrare” nei successivi
esercizi;
- l’elevazione dal 50 al 60 per cento delle maggiori somme
riscosse a titolo definitivo in conseguenza della partecipazione dei Comuni
all’accertamento dell’evasione fiscale di cui all’art. 8 bis della L.R.
31/2005;
- nonché possibili ulteriori forme di incentivazione fra
cui un maggior punteggio nei bandi per la concessione di finanziamenti
specifici;
PRESO
ATTO
-
della coerenza della proposta di legge in esame con i principi costituzionali e
statutari e in particolare con i principi di sussidiarietà, differenziazione e
adeguatezza e con la potestà regolamentare degli enti locali;
-
della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario;
-
del rispetto dei principi in materia di qualità della normazione;
DELIBERA
di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di legge n. 9 “Disposizioni relative
al patto di stabilità territoriale ai sensi dell’articolo 77ter comma 11 del decreto legge 25 giugno
2008 n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008 n. 133. Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31
(Norme generali in materia di tributi regionali)” con le seguenti raccomandazioni:
-
rivedere
la parte concernente gli incentivi e sanzioni di cui all’art. 5 della proposta
di legge in esame, in base a quanto previsto dall’art. 4 del testo dell’Intesa sottoscritta in data
22 marzo 2010, perfezionata al Tavolo di concertazione istituzionale il 31
maggio 2010, tra Giunta regionale
-
rivedere, in sede di approvazione
in Consiglio regionale, la scelta di non attivare l’intesa Giunta–associazioni
degli enti locali in caso di rimodulazione complessiva inferiore al 10 per
cento dell’obiettivo.