Regolamento di attuazione
della legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana
e disciplina delle attività escursionistiche)
IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE
LOCALI
-la
LR 36/2000 recante “Nuova disciplina del Consiglio delle Autonomie locali”;
-il
Regolamento interno del Consiglio regionale;
-il
Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;
Vista in secondo luogo
la
proposta di regolamento in oggetto adottata dalla Giunta regionale con
decisione n. 18 del 16 ottobre 2006;
Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’articolo
6 della legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana
e disciplina delle attività escursionistiche) l’attuazione degli interventi
sulla rete escursionistica della Toscana;
Rilevato
L’atto in oggetto definisce:
- le caratteristiche della segnaletica relativa agli
itinerari escursionistici e le modalità della sua installazione prevedendo che
essa sia apposta e mantenuta dalla provincia competente per territorio, previo
accordo con i comuni e le comunità montane interessati;
- le modalità di progettazione degli itinerari stabilendo
che le province possano avvalersi a tal fine di un apposito Comitato tecnico
costituito dai rappresentanti dei vari soggetti pubblici e privati coinvolti;
- le modalità della tenuta, aggiornamento e pubblicità del
catasto della rete escursionistica toscana (All. A)
Considerato
Sull’atto in esame è stata raggiunta l’intesa al
Tavolo di concertazione interistituzionale del 27 settembre 2006;
DELIBERA
Di esprimere parere favorevole sul “Regolamento di attuazione della legge regionale 20 marzo 1998,
n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività
escursionistiche)