Decisione
n. 14 del 31.07.06
Regolamento di attuazione della legge regionale 31 gennaio 2005, n.18 (Disciplina del settore fieristico)
IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
-la L.R. 36/2000 recante “Nuova disciplina del Consiglio delle Autonomie locali”;
-il Regolamento interno del Consiglio regionale;
-il Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;
-la Proposta di regolamento in oggetto, di cui alla Decisione n. 14 del 31.7.2006 della Giunta Regionale;
-che con la proposta di regolamento di cui trattasi viene data attuazione
all’art. 16 della LR 18/2005, secondo il quale: “ 1. Con il regolamento la
regione stabilisce:
a)i requisiti per la qualificazione delle manifestazioni fieristiche e i
sistemi di rilevazione e certificazione dei relativi dati;
b)i requisiti di quartieri e spazi fieristici.”
c)le procedure per la formazione e la pubblicazione dei calendari
fieristici;
d)i settori di specializzazione merceologica con relativa codifica.”;
-che dall’esame dell’articolato
in questione emerge la coerenza del medesimo con la legge della quale
rappresenta l’attuazione;
-che, in particolare, si può notare come:
>gli articoli da 1 a 6 del
regolamento contengono la disciplina attuativa dell’art. 16 comma 1 lett. a)
della LR 18/2003;
>gli articoli da 7 a 9 del
medesimo contengono la disciplina attuativa dell’art. 16 comma 1 lett. b) della
stessa legge regionale;
>l’art. 10 del regolamento da
attuazione all’art. 16 comma 1 lett. c) della richiamata legge regionale;
>l’art. 11 del regolamento da
infine attuazione all’art. 1 comma 1 lett. d) della più volte citata LR
18/2005;
Considerato
-che le disposizioni regolamentari che prevedono funzioni comunali (l’art. 9 per ciò che riguarda il controllo
dei requisiti dei quartieri fieristici e l’art. 10 relativo alla trasmissione
delle richieste d’inserimento nei calendari fieristici) trovano adeguato
fondamento nella L.R. 18/05 e non sembra possano costituire un indebito
aggravio per gli stessi Comuni;
DELIBERA
di esprimere parere favorevole sulla Proposta di regolamento di cui all’oggetto.