Regolamento d’attuazione dell’art. 13 comma 1, lett. e) della
L.R. n. 20/06 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento) recante la
disciplina per l’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle
sanse umide dei frantoi oleari. Approvazione ai fini dell’acquisizione dei
pareri previsti dallo Statuto..
IL
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
-la LR 36/2000 recante “Nuova disciplina del Consiglio
delle Autonomie locali”;
-il Regolamento interno del Consiglio regionale;
-il Regolamento interno del Consiglio delle
Autonomie locali;
-la proposta di regolamento di cui all’oggetto di cui
alla Decisione della G.R. n.17 del 7.8.2006;
-che la proposta di regolamento
in oggetto costituisce una sorta di stralcio del regolamento di attuazione
previsto dall’art. 13 della LR 20/2006, allo scopo di disciplinare la materia
riguardante l’utilizzo in agricoltura delle acque di vegetazione e delle sanse
umide provenienti dai frantoi oleari, in tempo utile rispetto all’inizio della
campagna olearia del corrente anno;
Considerato
-che, in estrema sintesi,
il quadro normativo cui fa riferimento la proposta regolamentare in esame, è
dato:
>dalla normativa statale di settore costituita dalla L.11
novembre 1996, n.574 (nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle
acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari);
>dal D.Lgs 152/99 in
materia di tutela delle acque dall’inquinamento (contenente una disposizione
che attribuiva alle regioni la disciplina delle modalità di attuazione della
citata L.574/1996, secondo i citeri e le modalità tecniche stabilite da un
decreto ministeriale in effetti approvato soltanto un anno fa), come sostituito
dal D.Lgs 152/2006 (contenete una disposizione in tutto analoga a quella del D.Lgs.152/99
appena ricordata);
>dal DM 6 luglio 2005;
-che, con riferimento al
contenuto dell’articolato in esame, mentre se ne ravvisa il carattere prettamente
tecnico, si deve anche prendere atto che lo stesso risulta conforme alla legge
regionale alla quale da attuazione, anche in riferimento alle specifiche
disposizioni che concernono l’esercizio di funzioni comunali (nella fattispecie:
l’art.3 riguardante la presentazione della comunicazione di utilizzazione
agronomica e l’art.8 relativo ai controlli e alle relazioni periodiche);
Ricordato
-che per ciò che riguarda
la concertazione istituzionale, per il provvedimento in questione è stata esperita la procedura di cui
all’art.13 del nuovo protocollo d’intesa del 6 febbraio 2006 (comunicazione del
provvedimento alle associazioni degli enti locali sette giorni prima della data
prevista per l’adozione e, in caso di mancanza di osservazioni o di richieste di
convocazione del Tavolo di concertazione, adozione dello stesso da parte della
Giunta regionale).
DELIBERA
1)
di esprimere parere favorevole sulla Proposta di
Regolamento di cui all’oggetto.