Proposta
di legge al Parlamento n. 6 -
Modifica del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, recante
disposizioni sul "Riordino della finanza degli enti territoriali,
a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, 421" e
successive integrazioni e modificazioni, e nuove norme in materia
di pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sulle
aree da assoggettare a Piani Attuativi nei Piani Urbanistici Comunali.
PARERE OBBLIGATORIO
Premesso
che
la proposta di legge in esame mira ad intervenire sul testo del
D.P.R. n. 504/92 introducendo nuovi commi agli artt. 7 e 13 del
suddetto decreto allo scopo di apprestare una disciplina meno penalizzante
nei confronti dei possessori di aree collocate all'interno di zone
che gli strumenti urbanistici generali qualifichino come zone di
espansione urbana. In altri termini, mentre l'attuale normativa
prevede che ai fini I.C.I. un'area sia classificabile come edificabile,
e quindi soggetta a nuova e maggiore aliquota, dal momento dell'approvazione
degli strumenti urbanistici generali, si vuole che tale classificazione
sia attribuibile ad un'area solo una volta che siano sopravvenuti
il piano attuativo comunale e la convenzione tra l'ente locale e
il soggetto lottizzante, sull'assunto che prima di tale momento
non siano configurabili una concreta edificabilità e un incremento
di valore dell'area stessa;
che
sulla scorta di siffatta impostazione concettuale si prevede quindi
che il pagamento dell'ICI, nella misura che sarebbe dovuta seconda
la destinazione d'uso stabilita dagli strumenti urbanistici generali
o, in assenza, in base all'edificabilità di fatto, resti
sospeso sino a sopravvenienza di un apposito piano attuativo e della
convenzione di lottizzazione. Nel frattempo l'importo dell'imposta
viene determinato sulla base dell'ultima destinazione d'uso e può
essere richiesto il rimborso delle somme versate e non dovute.
Considerato
che
per quanto la ratio dell'atto sia chiara, gli argomenti addotti
a sostegno della proposta presentano dei profili di forte perplessità,
sia sotto l'aspetto giuridico che in termini di opportunità
in quanto:
a)
non è assiomatico, per quanto riguarda l'edificabilità
di diritto, che il presupposto di un titolo abilitativo edilizio
(concessione edilizia, autorizzazione, silenzio-assenso) sia sempre
e comunque uno strumento urbanistico attuativo/esecutivo del PRG
e degli altri strumenti urbanistici generali e che viceversa non
sussistano situazioni nelle quali il fondamento del titolo non sia
il PRG stesso. La proposta non contempla affatto queste ipotesi,
appalesando una lacuna concettuale evidente.
b)
in base alla normativa vigente non è scontato, contrariamente
a quanto sostenuto nella relazione di accompagnamento, che la stipula
di una convenzione fra l'ente locale e il soggetto lottizzante sia
la necessaria conseguenza della sopravvenuta adozione di un piano
attuativo; in molti casi anzi la stipula di tali convenzioni non
si connette affatto ad alcuno strumento urbanistico a carattere
esecutivo.
c) la proposta è assolutamente controcorrente rispetto alla
normativa vigente. La normativa I.C.I si intreccia strettamente,
sotto il profilo dei presupposti d'imposta, con la normativa urbanistica
e in particolare con le norme in materia di espropriazione per pubblica
utilità. Il legislatore I.C.I. infatti, nel definire le aree
fabbricabili, si riferisce alle aree utilizzabili a scopo edificatorio
in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in
base alle possibilità effettive di edificazione determinate
secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di
espropriazione per pubblica utilità .
Ora, si osserva che proprio in una materia strettamente correlata
e più volte richiamata quale l'espropriazione per pubblica
utilità vale il principio, ribadito dalla giurisprudenza
della Corte di Cassazione, per cui ai fini della quantificazione
della misura dell'indennità di esproprio rileva essenzialmente
la vocazione edificatoria dell'area, intesa come sua attitudine
potenziale ad essere utilizzata edificatoriamente. La proposta viceversa
mira ad assogettare ad I.C.I. un'area non sulla base di una potenzialità
edificatoria bensì sul concettualmente diverso presupposto
che sia concretamente rilasciabile un titolo abilitativo edilizio.
Per quanto attiene all'edificabilità di fatto, è poi
appena il caso di ricordare che l'art.5 bis della legge 8.8.1992
n.359, con cui si prevede tale situazione, è stato abrogato
con decorrenza dal 30 giugno 2003 (vedasi in ultimo legge 1.8.2002
n.185).
d)
la proposta pare in ogni caso inopportuna vista la situazione di
generale dissesto finanziario in cui versano gli enti locali.
Considerato inoltre
che,
in prospettiva, un'eventuale ipotesi di revisione delle modalità
di calcolo dell'ICI, tale da tener conto anche degli elementi presi
in esame nella presente proposta, dovrebbe comunque collocarsi nel
quadro di una revisione globale del suddetto sistema di calcolo,
non potendosi procedere in una materia così rilevante per
aggiustamenti parziali di singoli aspetti;
Ritenuto
pertanto
di dover esprimere un giudizio negativo sull'atto in esame per i
rilevanti profili di criticità dello stesso (per inciso,
la normativa che si intende innovare è il D.Lgs. n.504 e
non n.554 come erroneamente riportato nel testo);
IL
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
esprime, per i motivi di cui in narrativa, parere negativo sulla
proposta in esame.
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