Proposta di
regolamento n.13 “Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno
2003, n.30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana).
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PARERE OBBLIGATORIO
Premesso quanto segue:
1. La l.r. 23 giugno 2003 ha compiutamente
ridisegnato la disciplina delle attività agrituristiche in Toscana confermando
il ruolo e le funzioni degli enti locali nel governo della materia e
introducendo una serie di elementi agevolativi che ampliano gli ambiti e le
fattispecie caratterizzanti attività agrituristica. La legge in parola, su cui
il CdAL ha espresso un giudizio sostanzialmente positivo, differiva la sua
efficacia fino all’adozione del regolamento regionale di attuazione, deputato
in particolare alla disciplina degli
oggetti di cui all’art.27 della legge stessa.
2. Il regolamento in esame si ripromette di
assolvere gli adempimenti attuativi assegnati allo stesso dalla legge.
Nell’articolato si rinvengono specifiche disposizioni afferenti il rilascio
dell’autorizzazione e gli accordi scritti di collaborazione, i limiti e le
modalità di esercizio delle attività agrituristiche, i criteri per la
realizzazione dei servizi igienici, dei volumi tecnici e degli impianti sportivo
ricreativi, i requisiti strutturali, igienico sanitari e di sicurezza.
L’allegato A al regolamento stabilisce i criteri per
la determinazione delle condizioni attestanti la principalità dell’attività
agricola individuando altresì i mezzi di prova ammessi, costituiti in
alternativa dal ricorso ad una metodologia standard, a carattere presuntivo, o
dalla produzione di altra adeguata documentazione da parte dell’interessato.
Nel contempo risultano definiti i contenuti della relazione agrituristica idonei
alla documentazione del criterio scelto nonché gli oggetti essenziali
dell’attività di controllo.
L’allegato B specifica i requisiti obbligatori e
quelli facoltativi preordinati alla classificazione delle strutture ricettive
agrituristiche e all’attribuzione delle
spighe.
Considerato quanto segue:
In sede di concertazione interistituzionale è stata
conseguita l’intesa fra la Giunta regionale e le associazioni delle autonomie
locali su di un testo che recepisce una serie di rilievi e istanze del mondo delle
autonomie.
In particolare si evidenzia il fatto che
l’enumerazione dei documenti da allegare alla relazione agrituristica viene ora
espressamente motivata adducendo l’esistenza di un interesse di livello
regionale, consistente nell’esigenza di garantire il rispetto di criteri di
uniformità procedimentale sul territorio.
Del pari, il concetto di prevalenza dei prodotti
utilizzati nella somministrazione di pasti, alimenti e bevande è stato meglio precisato restituendolo ad
una veste coerente col dettato della legge.
Più in generale, si apprezza lo sforzo di orientare
e semplificare l’attività di verifica circa il possesso e la permanenza in capo
all’imprenditore del requisiti di prevalenza e principalità dell’attività
agricola rispetto a quella agrituristica, quali richiesti dalla legge.
1.
esprime
un parere favorevole sulla proposta di regolamento n.13:
2.
formula
nel contempo le seguenti raccomandazioni:
a) l’art.14 recita che l’individuazione da parte dei
comuni delle aree montane e delle aree svantaggiate in cui è consentita la
somministrazione di pasti, alimenti e bevande indipendentemente dall’esercizio
di altre attività agrituristiche tiene conto, fra l’altro, “di quanto stabilito
negli atti della pianificazione”. A questo riguardo, la locuzione usata pare
equivoca per la mancata specificazione dei livelli di pianificazione cui
intende riferirsi, e sotto altro aspetto pleonastica posto che la
pianificazione è un metodo che informa e attraversa le singole materie. Si
invita quindi a meglio precisare il senso di questo richiamo all’interno
del predetto articolo.
b) ai sensi dell’allegato A parti I e II, qualora la determinazione delle ore lavoro necessarie all’attività agricola e la determinazione della PLV agricola siano effettuate mediante ricorso alla metodologia standard, le Province possono apportare, con riferimento al proprio territorio, variazioni in aumento dei valori tabellari e assegnare specifici valori ad ulteriori tipologie di colture e allevamenti.
A tal proposito, si raccomanda di integrare il testo del regolamento fornendo le indicazioni metodologiche atte ad assicurare l’omogeneità dei parametri di quantificazione provinciali rispetto a quelli regionali.
c) all’allegato A parte IV: il novero dei documenti che l’interessato deve rendere disponibili in sede di verifica della permanenza della principalità dell’attività agricola appare eccessivamente circoscritto, e non coerente col principio generale di libertà delle forme di esercizio dell’attività di controllo. Si invita pertanto ad integrare le tabelle della parte IV prevedendo che gli enti locali possano richiedere la produzione anche dell’ulteriore documentazione ritenuta necessaria ai fini del controllo.