“Regolamento sulle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile. Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 29.122003, n.67 (Ordinamento del sistema regionale di protezione civile e disciplina della relativa attività). Adozione per l’acquisizione dei pareri previsti dallo Statuto”.
IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
-la LR 36/2000 recante “Nuova disciplina del Consiglio delle Autonomie locali”;
-il Regolamento interno del Consiglio regionale;
-il Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;
-la proposta di regolamento di cui all’oggetto;
-che la proposta di regolamento in oggetto, adottata dalla GR con decisione n.8
del 9.1.06, in attuazione dell’art.15 della LR 67/2003 (Ordinamento del sistema
regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività), detta
la disciplina del particolare profilo relativo all’impiego del volontariato
nell’ambito delle attività di protezione civile;
-che i tratti salienti della richiamata disciplina, che interessano il sistema degli enti locali, sembrano essere i seguenti:
1) costituzione ed organizzazione dell’elenco regionale del volontariato
di protezione civile, organizzato in una parte regionale ed in dieci parti
provinciali, alla cui gestione e verifica contribuiscono comuni e province;
2) previsione delle modalità di collaborazione tra le istituzioni del
sistema regionale di protezione civile e le organizzazioni di volontariato;
3) previsione delle procedure per l’applicazione dei benefici previsti
dalla normativa statale adottata in attuazione dell’art.18 della L. 225/92
(mantenimento del posto di lavoro, rimborso per il mancato guadagno giornaliero
per i lavoratori autonomi, rimborso per le spese sostenute etc.);
-che, con riferimento al delicato tema degli oneri finanziari connessi
all’impiego del volontariato di protezione civile, il regolamento stabilisce il
principio che le spese siano a carico
del soggetto istituzionale che attiva il volontariato, ma in caso di emergenza
regionale o locale è comunque stabilito che gli oneri in questione possano essere posti a carico della regione,
in conformità al regolamento regionale 34/R 2004 (interventi finanziari della
regione per attività di soccorso);
-che, nella seduta del Tavolo di concertazione istituzionale del 19 dicembre 2005, è stata raggiunta l’intesa sul testo in esame, tra la Giunta regionale e le associazioni rappresentative degli enti locali, fatta salva la riserva espressa dall’URPT sull’art.5 del regolamento, relativo alla struttura dell’elenco delle organizzazioni di volontariato, lamentandosi l’inutile duplicazione costituita dalla previsione di una parte regionale ed una provinciale all’interno dell’elenco;
DELIBERA
1) di esprimere parere favorevole sulla P. di Regolamento di cui alla decisione della G.R. n.8 del 9/1/2006.