Regolamento di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2005 n.7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne). Adozione per l’acquisizione dei pareri previsti dallo Statuto.               

PARERE OBBLIGATORIO

 

 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

 

Visti in primo luogo

-l’art.66 dello Statuto regionale;

-la LR 36/2000 recante “Nuova disciplina del Consiglio delle Autonomie locali”;

-il Regolamento interno del Consiglio regionale;

-il Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;

 

Visto in secondo luogo

-l’atto oggetto del parere;

 

Atteso

Il regolamento in oggetto dà attuazione alla l.r. n.7/2005 (inerente la pesca nelle acque interne) disciplinando gli oggetti di cui all’art.21 della legge stessa relativamente alla pesca dilettantistica ed escludendo dal proprio ambito di applicazione la pesca professionale, per la quale si rinvia alle specifiche disposizioni dei piani -regionale e provinciali- per la pesca nelle acque interne (peraltro tali piani sono normati dagli artt.8 e 9, anziché 7 ed 8, della legge)

Nei limiti di quanto sopra, il regolamento disciplina in particolare: i mezzi consentiti per la pesca; i periodi di pesca; le limitazioni e i divieti; i prelievi a fini di studio; l’istituzione da parte delle Province di zone di frega, di campi di gara, di zone a regolamento specifico e di zone di protezione  (in questi ultimi due casi è prevista l’attribuzione della gestione a soggetti terzi in regime di convenzione).

Di particolare rilievo appare l’art.16 dell’atto, ove si sancisce il principio della cedevolezza di svariate parti del regolamento (quelle  sui periodi di pesca, sulle zone a regolamento specifico, sulle zone di protezione e sui campi di gara) a fronte di successivi provvedimenti provinciali che dispongano diversamente.  

 

Sottolineato

-che l’atto in esame è stato oggetto di intesa in sede di concertazione istituzionale;

 

 

DELIBERA

 

 

1. di esprimere parere favorevole sulla proposta regolamentare in oggetto;

 

2. di formulare, a titolo collaborativo, la seguente raccomandazione:

-al comma 2 dell’art.1: in relazione al piano regionale e ai piani provinciali  per la pesca nelle acque interne, richiamare gli artt.8 e 9, anziché 7 ed 8, della l.r. n.7/2005.