Regolamento di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2005 n.7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne). Adozione per l’acquisizione dei pareri previsti dallo Statuto.
PARERE OBBLIGATORIO
IL CONSIGLIO DELLE
AUTONOMIE LOCALI
-la LR 36/2000 recante “Nuova disciplina del Consiglio delle Autonomie locali”;
-il Regolamento interno del Consiglio regionale;
-il Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;
-l’atto oggetto del parere;
Il regolamento in oggetto dà attuazione alla l.r. n.7/2005 (inerente la
pesca nelle acque interne) disciplinando gli oggetti di cui all’art.21 della
legge stessa relativamente alla pesca dilettantistica ed escludendo dal proprio
ambito di applicazione la pesca professionale, per la quale si rinvia alle
specifiche disposizioni dei piani -regionale e provinciali- per la pesca nelle
acque interne (peraltro tali piani sono normati dagli artt.8 e 9, anziché 7 ed
8, della legge)
Nei limiti di quanto sopra, il regolamento disciplina in particolare: i
mezzi consentiti per la pesca; i periodi di pesca; le limitazioni e i divieti;
i prelievi a fini di studio; l’istituzione da parte delle Province di zone di
frega, di campi di gara, di zone a regolamento specifico e di zone di
protezione (in questi ultimi due casi è
prevista l’attribuzione della gestione a soggetti terzi in regime di convenzione).
Di particolare rilievo appare l’art.16 dell’atto, ove si sancisce il
principio della cedevolezza di svariate parti del regolamento (quelle sui periodi di pesca, sulle zone a
regolamento specifico, sulle zone di protezione e sui campi di gara) a fronte
di successivi provvedimenti provinciali che dispongano diversamente.
Sottolineato
DELIBERA
1. di esprimere parere favorevole sulla proposta regolamentare in oggetto;
2. di formulare, a titolo collaborativo, la seguente raccomandazione:
-al comma 2 dell’art.1: in relazione al piano regionale e ai piani provinciali per la pesca nelle acque interne, richiamare gli artt.8 e 9, anziché 7 ed 8, della l.r. n.7/2005.