Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2004 n.13/R (Testo Unico dei regolamenti regionali in materia di gestione faunistico venatoria in attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994 n.3). Adozione per l’acquisizione dei pareri previsti dallo Statuto.
PARERE OBBLIGATORIO
IL CONSIGLIO DELLE
AUTONOMIE LOCALI
-la LR 36/2000 recante “Nuova disciplina del Consiglio delle Autonomie locali”;
-il Regolamento interno del Consiglio regionale;
-il Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;
-l’atto oggetto del parere;
Le modifiche al T.U. dei regolamenti regionali in materia
faunistico-venatoria introdotte con l’atto in esame appaiono preordinate:
-ad un adeguamento della normazione secondaria alla luce delle esperienze
applicative;
-al recepimento di talune indicazioni dell’Istituto per la fauna
selvatica in ordine ai contenuti dei
protocolli di gestione regolanti i rapporti fra le Province e i proprietari
degli impianti di cattura dei richiami vivi;
-all’attuazione di quelle norme della l.r. 3/94, come introdotte con l.r.
34/2005, che individuano le forme di esercizio in via esclusiva dell’attività
venatoria e che nel contempo rimettono
al regolamento regionale il compito di definire i tempi e i modi di esercizio
della caccia nelle forme consentite.
In sintesi, l’atto in esame interviene essenzialmente:
-sulle procedure per le forniture e i servizi nell’ATC, rinviando per gli
appalti di maggior valore alla vigente normativa di specie;
-sul regime degli impianti di cattura dei richiami vivi, con alcuni
aggiustamenti di carattere tecnico;
-sulle distanze da osservare nella costruzione degli appostamenti fissi e
temporanei e nella caccia vagante;
-sulle modalità d’uso dei richiami;
-sul regime delle autorizzazioni per appostamenti fissi, abrogando una
serie di norme afferenti gli adempimenti procedimentali;
-sul regime della caccia agli ungulati, introducendo fra l’altro clausole
di favore per i cacciatori che abbiano optato per questo tipo di caccia in
forma esclusiva.
DELIBERA
di esprimere parere favorevole sulla proposta regolamentare in oggetto.