Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2004 n.13/R (Testo Unico dei regolamenti regionali in materia di gestione faunistico venatoria in attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994 n.3). Adozione per l’acquisizione dei pareri previsti dallo Statuto.               

PARERE OBBLIGATORIO

 

 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

 

Visti in primo luogo

-l’art.66 dello Statuto regionale;

-la LR 36/2000 recante “Nuova disciplina del Consiglio delle Autonomie locali”;

-il Regolamento interno del Consiglio regionale;

-il Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;

 

Visto in secondo luogo

-l’atto oggetto del parere;

 

Atteso

Le modifiche al T.U. dei regolamenti regionali in materia faunistico-venatoria introdotte con l’atto in esame appaiono preordinate:

-ad un adeguamento della normazione secondaria alla luce delle esperienze applicative;

-al recepimento di talune indicazioni dell’Istituto per la fauna selvatica in ordine ai contenuti  dei protocolli di gestione regolanti i rapporti fra le Province e i proprietari degli impianti di cattura dei richiami vivi;

-all’attuazione di quelle norme della l.r. 3/94, come introdotte con l.r. 34/2005, che individuano le forme di esercizio in via esclusiva dell’attività venatoria  e che nel contempo rimettono al regolamento regionale il compito di definire i tempi e i modi di esercizio della caccia nelle forme consentite.

In sintesi, l’atto in esame interviene essenzialmente:

-sulle procedure per le forniture e i servizi nell’ATC, rinviando per gli appalti di maggior valore alla vigente normativa di specie;

-sul regime degli impianti di cattura dei richiami vivi, con alcuni aggiustamenti di carattere tecnico;

-sulle distanze da osservare nella costruzione degli appostamenti fissi e temporanei e nella caccia vagante;

-sulle modalità d’uso dei richiami;

-sul regime delle autorizzazioni per appostamenti fissi, abrogando una serie di norme afferenti gli adempimenti procedimentali;

-sul regime della caccia agli ungulati, introducendo fra l’altro clausole di favore per i cacciatori che abbiano optato per questo tipo di caccia in forma esclusiva.

 

Sottolineato

-che l’atto in esame è stato oggetto di intesa in sede di concertazione istituzionale;

 

 

 

DELIBERA

 

 

di esprimere parere favorevole sulla proposta regolamentare in oggetto.