Proposta di regolamento n. 2 - Regolamento di semplificazione di cui agli artt.22 bis e 22 ter della legge regionale 26 luglio 2002 n.32 (Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro).

PARERE OBBLIGATORIO


Premesso quanto segue:

1. Il regolamento in oggetto disciplina le modalità di atttuazione delle disposizioni previste dal D.Lgs. 181/2001 (sull'agevolazione dell'incontro fra domanda e offerta di lavoro) come in ultimo modificato dal D.P.R. 442/2000 (norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori), allo scopo di assicurarne una applicazione uniforme sul territorio regionale nonché al fine di fornire indirizzi operativi per l'attivazione dell'elenco anagrafico dei lavoratori, della scheda anagrafica, della scheda professionale e dei servizi di sostegno alla ricerca di nuova occupazione per i cittadini in possesso dello stato di disoccupazione.

2. In particolare risultano disciplinati: i criteri per l'adozione da parte dei sevizi per l'impiego di procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione; gli indirizzi per verificare la conservazione, la perdita e la sospensione dello stato di disoccupazione; gli indirizzi operativi delle azioni effettuate dai servizi competenti per favorire l'incontro fra domanda e offerta di lavoro; i criteri di reclutamento per gli avviamenti a selezione nelle pubbliche amministrazioni nonché la gestione delle liste speciali non espressamente abrogate dal D.Lgs. 181/2000.

3. Il regolamento in questione trova in ogni caso ulteriore specifico fondamento nel T.U. della normativa regionale in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro (l.r. 32/2002), stante i rinvii al regolamento stesso come previsti agli artt.22 bis e 22 ter.

Considerato quanto segue:

1. L'atto è stato oggetto di una attenta disamina e di un proficuo confronto fra la Regione e le associazioni degli enti locali in sede di tavolo di concertazione interistituzionale.
A seguito di tale confronto la proposta iniziale è stata in più parti aggiornata e rivista, tenendo conto in modo particolare delle osservazioni e dei suggerimenti mossi dalle Province, che, come noto, ricoprono un ruolo fondamentale nella gestione dei servizi territoriali per l'impiego. Fra le più significative modifiche apportate giova segnalare la possibilità di richiedere il rilascio della scheda anagrafica oltre a quella professionale (art. 9 comma 5); l'inserimento di una clausola di maggior favore per l'interessato, in virtù della quale in caso di concorso di più tipologie di rapporti di lavoro si applica, ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, la soglia di reddito fissata per i lavoratori dipendenti e assimilati ((art.15 comma 3); l'individuazione delle fattispecie di perdita automatica dello stato di disoccupazione (art.16 comma 8).

2. Ciò premesso, sussistono i presupposti per l'espressione di un parere favorevole da parte del Consiglio delle autonomie locali, sia pure accompagnato da alcune specifiche raccomandazioni.


IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI


1. esprime un parere favorevole sulla proposta regolamentare in oggetto;

2. formula nel contempo le seguenti raccomandazioni:

a) all'art.14: è opportuno prevedere che nel corso dei colloqui di orientamento l'accertamento e registrazione delle effettive disponibilità del lavoratore comporti la formale annotazione dei motivi per i quali l'interessato ritenga non sottoscrivibile il Patto di Servizio Integrato e il connesso Piano di Azione Individuale come proposti dal servizio per l'impiego.
Tale espressa annotazione assicura una maggiore tutela delle ragioni dell'interessato consentendo nel contempo alla Provincia di meglio motivare il provvedimento con cui ai sensi dell'art.16 è sanzionata la perdita dello stato di disoccupazione;

b) all'art.1: pur trovando una diretta legittimazione nel T.U. regionale in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro, il regolamento omette ogni riferimento alla predetta normativa, adombrando una sorta di proprio ripiegamento in una attività di mera ricognizione/recepimento della normativa statale di specie, quasi che nella materia la Regione non disponesse, ai sensi del nuovo titolo V della Costituzione, di una ampia autonomia normativo-decisionale suscettibile di determinare l'introduzione nell'ordinamento regionale di soluzioni effettivamente innovative, tali da assicurare, a beneficio di tutti gli attori del sistema, una disciplinata improntata a principi di flessibilità e rispondenza alle esigenze del territorio toscano
A fugare siffatta impressione, pare opportuno che il regolamento si autoqualifichi espressamente non solo come attuativo/ricettivo della normazione statale ma anche come esplicativo di una autonoma potestà normativa regionale.

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