Proposta di regolamento n. 2 -
Regolamento di semplificazione di cui agli artt.22 bis e 22 ter
della legge regionale 26 luglio 2002 n.32 (Testo Unico della
normativa della Regione Toscana in materia di educazione,
istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro).
PARERE
OBBLIGATORIO
Premesso quanto segue:
1. Il
regolamento in oggetto disciplina le modalità di atttuazione delle
disposizioni previste dal D.Lgs. 181/2001 (sull'agevolazione
dell'incontro fra domanda e offerta di lavoro) come in ultimo
modificato dal D.P.R. 442/2000 (norme per la semplificazione del
procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori), allo
scopo di assicurarne una applicazione uniforme sul territorio
regionale nonché al fine di fornire indirizzi operativi per
l'attivazione dell'elenco anagrafico dei lavoratori, della scheda
anagrafica, della scheda professionale e dei servizi di sostegno
alla ricerca di nuova occupazione per i cittadini in possesso dello
stato di disoccupazione.
2. In
particolare risultano disciplinati: i criteri per l'adozione da
parte dei sevizi per l'impiego di procedure uniformi in materia di
accertamento dello stato di disoccupazione; gli indirizzi per
verificare la conservazione, la perdita e la sospensione dello stato
di disoccupazione; gli indirizzi operativi delle azioni effettuate
dai servizi competenti per favorire l'incontro fra domanda e offerta
di lavoro; i criteri di reclutamento per gli avviamenti a selezione
nelle pubbliche amministrazioni nonché la gestione delle liste
speciali non espressamente abrogate dal D.Lgs. 181/2000.
3. Il
regolamento in questione trova in ogni caso ulteriore specifico
fondamento nel T.U. della normativa regionale in materia di
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e
lavoro (l.r. 32/2002), stante i rinvii al regolamento stesso come
previsti agli artt.22 bis e 22 ter.
Considerato quanto segue:
1.
L'atto è stato oggetto di una attenta disamina e di un proficuo
confronto fra la Regione e le associazioni degli enti locali in sede
di tavolo di concertazione interistituzionale. A seguito di tale
confronto la proposta iniziale è stata in più parti aggiornata e
rivista, tenendo conto in modo particolare delle osservazioni e dei
suggerimenti mossi dalle Province, che, come noto, ricoprono un
ruolo fondamentale nella gestione dei servizi territoriali per
l'impiego. Fra le più significative modifiche apportate giova
segnalare la possibilità di richiedere il rilascio della scheda
anagrafica oltre a quella professionale (art. 9 comma 5);
l'inserimento di una clausola di maggior favore per l'interessato,
in virtù della quale in caso di concorso di più tipologie di
rapporti di lavoro si applica, ai fini della conservazione dello
stato di disoccupazione, la soglia di reddito fissata per i
lavoratori dipendenti e assimilati ((art.15 comma 3);
l'individuazione delle fattispecie di perdita automatica dello stato
di disoccupazione (art.16 comma 8).
2. Ciò
premesso, sussistono i presupposti per l'espressione di un parere
favorevole da parte del Consiglio delle autonomie locali, sia pure
accompagnato da alcune specifiche raccomandazioni.
IL
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
1.
esprime un parere favorevole sulla proposta regolamentare in
oggetto;
2.
formula nel contempo le seguenti raccomandazioni:
a)
all'art.14: è opportuno prevedere che nel corso dei colloqui di
orientamento l'accertamento e registrazione delle effettive
disponibilità del lavoratore comporti la formale annotazione dei
motivi per i quali l'interessato ritenga non sottoscrivibile il
Patto di Servizio Integrato e il connesso Piano di Azione
Individuale come proposti dal servizio per l'impiego. Tale
espressa annotazione assicura una maggiore tutela delle ragioni
dell'interessato consentendo nel contempo alla Provincia di meglio
motivare il provvedimento con cui ai sensi dell'art.16 è sanzionata
la perdita dello stato di disoccupazione;
b)
all'art.1: pur trovando una diretta legittimazione nel T.U.
regionale in materia di educazione, istruzione, orientamento,
formazione professionale e lavoro, il regolamento omette ogni
riferimento alla predetta normativa, adombrando una sorta di proprio
ripiegamento in una attività di mera ricognizione/recepimento della
normativa statale di specie, quasi che nella materia la Regione non
disponesse, ai sensi del nuovo titolo V della Costituzione, di una
ampia autonomia normativo-decisionale suscettibile di determinare
l'introduzione nell'ordinamento regionale di soluzioni
effettivamente innovative, tali da assicurare, a beneficio di tutti
gli attori del sistema, una disciplinata improntata a principi di
flessibilità e rispondenza alle esigenze del territorio toscano
A fugare siffatta impressione, pare opportuno che il regolamento
si autoqualifichi espressamente non solo come attuativo/ricettivo
della normazione statale ma anche come esplicativo di una autonoma
potestà normativa
regionale.
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