Proposta di Risoluzione 13 “Programma Regionale di Sviluppo 2006/2010”.

PARERE OBBLIGATORIO               

 

 

            IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

 

Visti in primo luogo

- l’art.66 dello Statuto regionale;

- la LR 36/2000 recante “Nuova disciplina del Consiglio delle Autonomie locali”;

- il Regolamento interno del Consiglio regionale;

- il Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;

 

Vista in secondo luogo

- la P. di Risoluzione n. 13 di cui all’oggetto;

 

Premesso

- che il PRS, quale atto fondamentale d’indirizzo della programmazione regionale, partendo dall’analisi del contesto strutturale nel quale è inserita la Toscana e dall’individuazione dell’andamento dello sviluppo regionale, contiene le opzioni di fondo che stanno alla base della programmazione regionale, le strategie d’intervento con i conseguenti obbiettivi e le politiche proposte per la loro realizzazione;

- che, allo scopo di inquadrare (ancorché in via generalissima) l’atto studiato, è indispensabile accennare alla sua struttura interna, così congegnata:

      >un primo capitolo traccia le coordinate dell’analisi che è premessa al programma stesso: l’analisi del profilo demografico, di quello economico-sociale e dell’evoluzione del “sistema Toscana” (questo ultimo profilo afferisce ai macro temi della sostenibilità dello sviluppo nella regione, ai rapporti tra le diverse macro realtà territoriali –la costa, la Toscana urbana “diffusa”, la Toscana centrale, la Toscana dei centri minori, delle aree svantaggiate etc.- alle tendenze congiunturali  e non dei diversi settori produttivi, alle problematiche sociali);

      >un secondo capitolo contiene le scelte strategiche operate dal PRS nei diversi campi (ad esempio quella della qualità e sicurezza e contro la precarizzazione per quanto riguarda il campo del lavoro; quella del distretto integrato regionale per ciò che riguarda il campo delle attività produttive; quella delle infrastrutture, la logistica e la mobilità per ciò che riguarda l’ambito del territorio;quello dell’efficienza e della semplificazione per ciò che riguarda il tema della governance; quella relativa alla soluzione del problema dei rifiuti e l’energia pulita per ciò che riguarda l’ambiente);

      >un terzo capitolo si occupa dei rapporti tra il PRS  (ed in particolare i PIR in esso contenuti)e gli altri atti della programmazione regionale settoriale, tra il PRS ed il PIT, tra il PRS ed i programmi europei, nonché del monitoraggio sulla realizzazione delle azioni progettuali prioritarie individuate dal PRS (e riprese dai DPEF annuali);

      >il quarto capitolo rappresenta il cuore e la vera novità del PRS 2006/2010 (contrassegna infatti il passaggio da un atto di indirizzo programmatico ad un atto di vera e propria programmazione di interventi); in esso sono contenuti i 4  Programmi strategici ai quali sono da ricondurre i PIR (progetti integrati regionali), attraverso i quali il PRS assume la funzione di strumento programmatico strategico di governo delle priorità di legislatura; l’oggetto dei quattro Programmi strategici rappresenta il risultato di una precisa scelta sull’allocazione delle risorse, fatta alla stregua di una scala di priorità stabilita tra più opzioni di programmazione settoriale; le quattro opzioni sono rappresentate da: 1) competitività, sistema integrato regionale e territorio; 2) cittadinanza, lavoro, coesione, cultura e qualità della vita; 3) sostenibilità ambientale dello sviluppo; 4) governance, conoscenza, partecipazione, sicurezza;

      > un quinto capitolo contiene le indicazioni relative alle risorse necessarie a finanziare le scelte strategiche contenute nei PIR;

      > il sesto capitolo è infine  dedicato alla governance istituzionale, sociale e territoriale; rimarca la centralità di questo modello di raccordo e coordinamento, la cui realizzazione è considerata quasi una pre-condizione per la realizzabilità stessa del disegno strategico complessivo del PRS.

 

Considerato in primo luogo

- che, per ciò che riguarda il quadro di riferimento generale e le strategie, come desumibili dalla lettura della proposta di PRS 2006/2010, sembrano da porre in risalto i seguenti elementi:

1) la presa d’atto della definitiva e generalizzata affermazione del modello economico correntememente definito della globalizzazione, che ha radicalmente mutato lo scenario politico, economico e sociale nel quale è inserita anche la nostra Regione;

2) la convinzione che il fenomeno descritto interpelli direttamente il ruolo istituzionale della Regione Toscana, chiamandola a fare quanto in suo potere per modificare le condizioni strutturali dello sviluppo del suo territorio, allo scopo di mettersi in grado, ad un tempo, di fronteggiare le nuove necessità di competizione economica a livello globale e  di mantenere (e possibilmente sviluppare) gli attuali livelli di benessere;

3) l’individuazione del PRS 2006/2010 quale strumento principale del rinnovamento strutturale resosi necessario e non più semplice documento di indirizzo programmatico;

4) il segno di svolta rispetto ai precedenti PRS, consistente nella scelta, in esso contenuta, di un numero limitato di PIR (progetti integrati regionali), che sono contenuti nei quattro ricordati programmi strategici che caratterizzano lo stesso PRS e che costituiscono le priorità dei diversi piani e programmi settoriali, per i quali sono indicati gli strumenti e le risorse pluriennali necessarie; 

5) l’affermazione della volontà di evitare ogni autoreferenzialità istituzionale, ricercando invece, nel perseguimento delle azioni delineate dal PRS, il massimo di coordinamento e integrazione con il sistema regionale delle autonomie locali, con il Governo nazionale e con l’Unione europea.

 

Considerato in secondo luogo

- che sembra riconducibile al filone delle relazioni con gli altri attori istituzionali, ma con tratti del tutto peculiari, l’elemento della governance, quale modello cooperativo di rapporti funzionali, che coinvolge non solamente i soggetti istituzionali, ma anche quelli economici, sindacali, sociali, del terzo settore, le autonomie funzionali etc., seppure sia esplicitamente riconosciuto che il motore della governance regionale è costituito dal sistema regionale delle autonomie, formato da Regione ed enti locali;

- che tuttavia, proprio allo scopo di  garantire propulsività a tale motore istituzionale, il PRS si propone quale occasione per attuare i principi  costituzionali di sussidiarietà e adeguatezza e richiama la necessità di confermare, anche su questo particolare versante,  la scelta fatta dalla Regione per la semplificazione amministrativa e per l’analisi sull’impatto della regolazione; 

 

Considerato in terzo luogo 

- che, per ciò che concerne i contenuti del PRS, si evidenziano, in ragione del particolare rilievo che obbiettivamente assumono per il sistema degli enti locali nel suo complesso,  i due di seguito riportati.

a) Rapporti tra il PRS ed il PIT

Il quadro normativo di riferimento è costituito dall’art.5 bis (Raccordo con la pianificazione del territorio) della LR 49/99,  recante norme in materia di programmazione regionale, e dagli artt. 3 (Le risorse essenziali del territorio) e 5 (Statuto del territorio) della LR 1/05, recante norme per il governo del territorio.

Il PRS intende costituire un coerente sviluppo dell’accennato quadro di riferimento normativo  -in sostanza esso prevede che lo statuto del territorio contenuto nel PIT, cioè le invarianti strutturali (risorse, beni e le regole relative  all’uso, nonché i livelli di qualità e le relative prestazioni minime), vincoli le scelte del PRS per ciò che concerne la strategia territoriale contenuta nei 4 Programmi strategici, mentre le scelte strategiche territoriali che saranno indicate dal PIT in gestazione fanno parte  dei ricordati 4  Programmi strategici del PRS- prendendo come base il criterio dello sviluppo sostenibile come l’unico in grado di coniugare la programmazione dello sviluppo e le politiche di governo del territorio.

In questa direzione le due branche tradizionalmente separate della programmazione e della pianificazione tendono ad essere riunificate all’interno del governo del territorio, anche grazie alle procedure di valutazione integrata degli effetti territoriali, economici, ambientali, sociali e sulla salute, alle quali sono soggetti sia gli atti della pianificazione che quelli della programmazione, in virtù degli artt.11 e ss. della LR 1/05 e dell’art.16 della LR 49/99.

b) Il sistema della governance regionale

Si tratta di un tema centrale della proposta di  PRS esaminata, che ricorre di frequente, ma che è in special modo trattato nei P.I.R. contenuti nel Progetto strategico n.4, intitolato “Governance, conoscenza partecipazione”.

Questo stesso tema è poi ripreso e sviluppato nell’ultimo capitolo del PRS e cioè il cap.6, intitolato “Governance istituzionale, sociale e territoriale”.

Il Programma strategico n.4 si rivela come eccessivamente composito, comprendendo filoni tra di loro assai distanti (si pensi ad esempio a quello relativo alla sicurezza in rapporto a quello della conoscenza). Ciò non può non avere un riverbero sui 4 PIR che ne fanno parte e soprattutto sul PIR 4.1 (Partecipazione, governance, sistema delle autonomie, aree vaste, sicurezza), che è poi il più significativo per ciò che riguarda la sfera delle competenze del Consiglio delle Autonomie locali. In relazione al PIR ricordato emergono in particolare due limiti: da un lato, con riferimento agli obbiettivi generali, l’inadeguatezza  dell’impegno assunto per attuare l’organica revisione dell’ordinamento regionale degli enti locali alla stregua del nuovo titolo V della Costituzione; dall’altro, con riferimento agli obbiettivi specifici, il mancato impegno a valorizzare il ruolo della programmazione locale, coordinandola con quella regionale, anche attraverso un ripensamento della disciplina regionale sui PASL.

Sempre a proposito dell’accennata critica al carattere eccessivamente composito del Progetto strategico 4 ed in particolare al PIR 4.1, se ne evidenzia un ulteriore specifico esempio nel fatto che esso ricomprende, tra gli obbiettivi specifici, il tema della sicurezza (in verità poco omogeneo con il contesto), mentre invece sarebbe sembrato più congruo che al suo interno fosse collocato il contenuto di cui al PIR 4.4 (efficienza, riorganizzazione, semplificazione), direttamente attinente alla materia istituzionale e quindi alla governance.

In ultimo vale la pena di citare il positivo rilievo dato nel cap.6  (Governance istituzionale, sociale e territoriale) agli attori istituzionali che costituiscono l’ossatura del sistema (Comuni, Province e -quando ci sarà- la Città metropolitana) e sui quali deve fondarsi la proposta strategica di riorganizzazione dei pubblici poteri locali, informata ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, che  deve condurre al raggiungimento di un modello più semplice e funzionale, in grado di supportare e assecondare le esigenze di sviluppo e di miglioramento della Toscana.   

 

Considerato in quarto luogo

- che la bozza del PRS 2006/2010 è stata oggetto di un attento esame da parte del tavolo di concertazione istituzionale, articolatosi in 3 sedute politiche (28 aprile, 8, 22 e 30 maggio)  ed in una riunione tecnica svoltasi il 16 maggio;

- che, dato lo straordinario rilievo dell’atto in esame, è indispensabile dare sinteticamente conto delle principali critiche e  proposte avanzate dalle associazioni degli enti locali nel corso della concertazione sul PRS 2006/2010;

- che, quale premessa alla breve rassegna delle distinte posizioni delineatesi, è utile dare conto della comune posizione di condivisione emersa circa l’analisi dell’attuale stato del sistema Toscana, contenuta nella bozza del PRS, con particolare riferimento alle serie difficoltà strutturali che esso sta attraversando e che rischiano di far arretrare gli standard qualitativi del modello di vita dei cittadini della nostra regione.

- che è opportuno riportare i seguenti elementi, che sembrano maggiormente caratterizzare le tre associazioni degli enti locali in merito al PRS,

 ed in particolare:

  > per quanto riguarda l’A.N.C.I.  :

1) Con riferimento al tema dei servizi pubblici locali (cfr. Programma strategico 1 Competitività, sistema integrato regionale e territorio) emerge la richiesta di inserire incentivi per favorire i processi di integrazione ed aggregazione delle aziende che gestiscono i servizi (oggi quasi integralmente patrimonio dei comuni), affinché possano raggiungere dimensioni tali da rafforzarne la presenza sui mercati dei servizi pubblici, con conseguente beneficio della qualità della vita dei cittadini, che sono i destinatari dei servizi stessi.

2) Per ciò che concerne il Programma strategico 4 (Governance, conoscenza, partecipazione, sicurezza), si colgono i seguenti spunti critici, tutti centrati sul PIR 4.1 (Partecipazione, governance e sistema delle autonomie):

a) si ritiene non adeguato l’impegno a rivedere organicamente l’ordinamento regionale degli enti locali (partendo dalla LR 77/95 e continuando con una generalizzata dismissione e riattribuzione (soprattutto a favore dei comuni) di tutte le funzioni amministrative, attualmente ancora esercitate dalla Regione,  ad eccezione di quelle per le quali vi sia l’esigenza di assicurarne l’esercizio u unitario), per renderlo adeguato agli artt. 114, 117, 118 e 119 Cost., valorizzando così tutti i soggetti istituzionali che costituiscono la Repubblica;

b) pur senza disconoscere la validità della scelta strategica a favore delle forme di aggregazione e di associazione tra gli enti locali (gestione in forma associata di funzioni e servizi, realizzazione delle unioni fra comuni, valorizzazione delle C. Montane e dei Circondari), che risponde ai principi costituzionali di adeguatezza e differenziazione, è posta in risalto la necessità che questi modelli organizzativi non siano gli unici possibili e che al fondo vi sia sempre una libera scelta da parte dei comuni;

c) si ritiene sia da rivedere il rapporto tra gli strumenti della programmazione regionale e quelli della programmazione locale, valorizzando il ruolo dei comuni, come pure si ritiene necessario rivedere lo strumento del PASL, attualmente disciplinato dalla LR 49/99 e successive modifiche ed integrazioni; 

d) si ritiene necessario integrare l’attuale disciplina della concertazione istituzionale, prevedendo momenti di valutazione congiunta sulle modalità e sugli effetti della stessa;

 

      >per quanto riguarda l’U.R.P.T. :

 

1) La questione della centralità del PASL quale snodo fondamentale della programmazione ed in particolare per la realizzazione degli obbiettivi del PSR è  senz’altro quella più rilevante, insieme a quella relativa alla difesa del ruolo della Provincia all’interno dell’attuale assetto istituzionale regionale (v. successivo punto 2).

Si sostiene in particolare che i PASL debbano raccordarsi con il PRS, assumendo valenza programmatica sia rispetto ai 4 Programmi strategici, sia rispetto ai PIR in essi contenuti. Allo stesso modo è sottolineato il fondamentale ruolo della Provincia e, conseguentemente, della dimensione provinciale dei PASL, quale ambito più omogeneo e consono rispetto alle esigenze di programmazione  che possano emergere dal territorio. Ciò soprattutto in funzione di critica rispetto al nuovo livello istituzionale di Area vasta e del PASL di Area vasta.

2) Come è facile vedere la seconda questione fondamentale è in realtà strettamente legata alla prima, giacchè è a partire dal terreno della programmazione che si traggono argomenti per contrastare la tendenza a privilegiare le aggregazioni istituzionali intermedie (Area vasta, Circondario, Comunità montana), diverse dalla Provincia, ma senza definire quale sia il livello istituzionale di sintesi e coordinamento.

Il modello istituzionale che si prospetta è fondato sulla seguente dicotomia: da un lato ci sono la Regione e le Province, titolari delle principali competenze in materia di programmazione, dall’altro i Comuni, titolari delle competenze amministrative e gestionali.

Per ciò che riguarda i c.d. enti intermedi si indica la via della loro aggregazione su base esclusivamente volontaria, non quindi in forza di una legge che istituisca questi nuovi soggetti, con il contestuale trasferimento di funzioni e compiti;

 

       >per quanto riguarda l’ U.N.C.E.M  TOSCANA:

Il contributo dell’UNCEM alla concertazione sul PRS mira all’affermazione del principio della trasversalità della montagna rispetto al tessuto di relazioni ed azioni che interessano il territorio regionale, partendo dalle scelte programmatiche operate dallo stesso PRS.

Questa impostazione generale si sostanzia in due obbiettivi principali, che a loro volta si articolano in svariate proposte settoriali. Esse consistono, da un lato, nell’impegno per una revisione complessiva dell’assetto istituzionale del potere locale, che ridefinisca il ruolo e le competenze delle C. Montane, anche attraverso una apposita legge; nel ripensamento, dall’altro, degli ambiti e dei meccanismi di integrazione e coordinamento dell’attività di programmazione, anche qui con un ruolo specifico affidato alle C. Montane.  

In particolare sembrano, fra gli altri, da mettere in risalto i seguenti tre punti:

1) l’esigenza di favorire l’accessibilità al territorio montano, quale pre-condizione della sua effettiva integrazione;

2) l’indicazione dell’area vasta come ambito programmatico e di concertazione adeguato ad affrontare le sfide più impegnative dell’intero sistema, all’interno del quale  dovrebbero essere esercitate anche le competenze programmatorie delle C. Montane.

3) la caratterizzazione delle C. Montane come soggetti di primaria importanza per la salvaguardia dei territori montani ed il mantenimento dei delicati equilibri ambientali che li caratterizzano, anche tenendo conto delle ricadute più generali che tali elementi (si pensi ad esempio ai temi della tutela ed utilizzo delle risorse idriche o al mantenimento dell’equilibro idrogeologico) possono avere su contesti territoriali assai più ampi; 

 

 

                                                       DELIBERA

 

1) di esprimere parere favorevole sulla P. di Risoluzione 13 di cui all’oggetto, subordinatamente  all’accoglimento della seguente condizione:

    - che, con riferimento al Progetto strategico n. 4, PIR 4.1 sia esplicitamente espresso l’impegno programmatico a realizzare, entro il termine di validità del PRS, una organica revisione dell’ordinamento regionale degli enti locali, allo scopo di uniformarlo al nuovo titolo V della Costituzione;

 

2) di formulare, a titolo collaborativo, la seguente raccomandazione:

      - tenere nel debito conto le posizioni espresse dalle associazioni degli enti locali, riportate al “Considerato in quarto luogo” della premessa.